Art. 7 Modifiche ed abrogazioni 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base» e' cosi' modificato: a) art. 2, comma 1, le parole «ad eccezione delle navi da passeggeri» sono modificate in modo da leggere: «ad eccezione dei passeggeri»; b) art. 3, comma 2 dopo lettere a), b), c) e d) sostituire «sul certificato» con «sull'attestato»; 2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e' abrogato l'art. 3, comma 3 lettera a) del decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base». 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo»; b) il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, a firma del dirigente generale del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Corso antincendio di base ed avanzato»; c) il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 «Modalita' di aggiornamento del corso antincendio avanzato»; d) l'art. 3, comma 3 e l'art. 4 del decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2017 Il Comandante generale: Melone