IL DIRETTORE GENERALE DELLA PQAI IV 
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 703/2017 della Commissione
del 5 aprile  2017,  la  denominazione  «Vitelloni  Piemontesi  della
Coscia» riferita alla categoria «Carni  fresche  (e  frattaglie)»  e'
iscritta quale Indicazione geografica  protetta  nel  registro  delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4,
del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Indicazione geografica  protetta  «Vitelloni  Piemontesi  della
Coscia», affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Indicazione geografica protetta «Vitelloni Piemontesi della  Coscia»,
registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 703/2017 del 5
aprile 2017. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Vitelloni Piemontesi della Coscia», possono utilizzare, in  sede  di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni
conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti  al  rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
      Roma, 26 aprile 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi