Art. 4 
 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, le unioni di comuni  e  le
comunita' montane, entro il termine perentorio, a pena di  decadenza,
delle ore 24,00 del 30 settembre 2017, trasmettono la  certificazione
di cui all'art. 2, esclusivamente con  modalita'  telematica,  munita
della sottoscrizione, mediante apposizione  di  firma  digitale,  del
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.