Art. 5 Istruzioni e specifiche 1. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A, allegato al presente decreto, che sara' messo a disposizione delle unioni di comuni e delle comunita' montane sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale. 2. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4. 3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel modello gia' trasmesso telematicamente comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4. 4. E' facolta' delle unioni di comuni e delle comunita' montane che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2017 Il direttore centrale: Verde