Art. 5 
 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1.  La  certificazione  dovra'  essere  compilata  con  metodologia
informatica,  avvalendosi  dell'apposito  modello  A,   allegato   al
presente decreto, che sara' messo  a  disposizione  delle  unioni  di
comuni e delle comunita' montane sul  sito  istituzionale  web  della
Direzione centrale della finanza locale. 
  2. Il modello  eventualmente  trasmesso  con  modalita'  e  termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto  non  sara'  ritenuto
valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4. 
  3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza   dei   dati   riportati   nel   modello   gia'    trasmesso
telematicamente comporta la non validita' dello stesso  ai  fini  del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4. 
  4. E' facolta' delle unioni di comuni e delle comunita' montane che
avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere
una nuova certificazione sostitutiva  della  precedente,  da  inviare
sempre telematicamente, comunque  entro  i  termini  di  trasmissione
fissati all'art. 4. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 aprile 2017 
 
                                         Il direttore centrale: Verde