Art. 2 
 
 
       Ripartizione del personale di cui all'art. 3, comma 1, 
                  del decreto-legge n. 189 del 2016 
 
  1. Ferme le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 3, comma
1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato  dall'art.  18,
comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3)  e  3-bis)  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le risorse per le ulteriori unita'  di  personale
con profilo tecnico-ingegneristico previste  dal  sesto  periodo  del
comma 1 del citato art. 3 sono ripartite come segue  fra  le  regioni
interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016: 
    a) per il 10% alla Regione Abruzzo; 
    b) per il 14% alla Regione Lazio; 
    c) per il 62% alla Regione Marche; 
    d) per il 14% alla Regione Umbria. 
  2. Sulla  base  delle  richieste  pervenute  dalle  regioni,  delle
province e dai comuni e nel rispetto  delle  percentuali  di  cui  al
comma 1, i Presidenti delle regioni, in qualita' di Vice  commissari,
stabiliscono  il  numero  delle  unita'  di  personale  che  ciascuna
regione, provincia  e  comune  e'  autorizzato  ad  assumere  con  le
modalita' previste dal primo comma dell'art. 3 del  decreto-legge  n.
189   del   2016,   con   l'individuazione   dei   relativi   profili
professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario  ai
soli  fini  della  verifica  del  rispetto  dei  limiti   percentuali
individuati nel comma 1. 
  3. Entro quindici giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, gli enti parco nazionale, il cui territorio  e'  compreso,
in tutto o in parte, nei comuni di  cui  agli  allegati  al  medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono a comunicare al Commissario
straordinario il numero dell'unita' di personale da assumere  per  le
finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del
2016, con la specificazione del relativo profilo professionale. 
  4. Fermo il  limite  delle  quindici  unita'  complessive  previsto
dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge  n.
189 del 2016, attraverso apposita  convenzione  vengono  determinati,
sulla base  delle  esigenze  rappresentate  nel  termine  di  cui  al
precedente comma 3, il  numero  ed  il  profilo  professionale  delle
unita'  di  personale  che  ciascun  ente  parco  e'  autorizzato  ad
assumere,  nonche'  le  modalita'  di   finanziamento   delle   nuove
assunzioni.