Art. 3 
 
Ripartizione del personale di cui all'art. 50-bis  del  decreto-legge
  n. 189 del 2016 tra  le  province  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
  Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici 
 
  1.  Le  unita'  di  personale,  previste  dall'art.  50-bis,  comma
3-sexies  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,   come   modificato
dall'articolo dall'art. 18, comma 5,  del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, vengono  suddivise  tra  le  province  interessate  dagli
eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  nella
misura di seguito indicata: 
    a) otto unita' per le province della Regione Abruzzo; 
    b) dieci unita' per le province della Regione Lazio; 
    c) quarantadue unita' per le province della Regione Marche; 
    d) dieci unita' per le province della Regione Umbria. 
  2. Sulla base delle medesime proporzioni  previste  dal  precedente
comma 1, viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo
di tipo coordinato e continuativo che ciascuna provincia  interessata
dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria
e' autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti  dei  commi
3-bis,  3-ter  e  3-sexies  del  citato  art.  50-bis,   nel   limiti
percentuali ivi previsti. 
  3. Entro quindici giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, ciascuna delle  province  indicate  dai  precedenti  commi
provvede a comunicare ai Presidenti delle  regioni,  in  qualita'  di
Vice commissari, le unita' di personale che intende assumere mediante
contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare
contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e  continuativo,  con
la specificazione del relativo profilo professionale. 
  4. Scaduto il termine di cui al precedente  periodo,  i  Presidenti
delle regioni, in qualita' di Vice commissari, stabiliscono il numero
delle unita' di personale che ciascuna provincia  e'  autorizzata  ad
assumere ovvero con le quali stipulare contratti di  lavoro  autonomo
di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei  relativi
profili   professionali,   dandone   comunicazione   al   Commissario
straordinario ai soli fini della verifica  del  rispetto  dei  limiti
percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2. 
  5. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per  l'effettuazione
di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato,
i contratti di lavoro a tempo parziale sono  considerati  equivalenti
ai contratti di lavoro a tempo pieno.