Art. 3 Ripartizione del personale di cui all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 tra le province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici 1. Le unita' di personale, previste dall'art. 50-bis, comma 3-sexies del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata: a) otto unita' per le province della Regione Abruzzo; b) dieci unita' per le province della Regione Lazio; c) quarantadue unita' per le province della Regione Marche; d) dieci unita' per le province della Regione Umbria. 2. Sulla base delle medesime proporzioni previste dal precedente comma 1, viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascuna provincia interessata dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e' autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3-bis, 3-ter e 3-sexies del citato art. 50-bis, nel limiti percentuali ivi previsti. 3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascuna delle province indicate dai precedenti commi provvede a comunicare ai Presidenti delle regioni, in qualita' di Vice commissari, le unita' di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale. 4. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle regioni, in qualita' di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unita' di personale che ciascuna provincia e' autorizzata ad assumere ovvero con le quali stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2. 5. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l'effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.