Art. 5 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Ferme le previsioni di cui ai commi  3-bis,  3-ter,  3-quater  e
3-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge  n.  189  del  2016,  agli
oneri relativi al  personale  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  settembre  2016,  nonche'  a  quelli
derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della  presente  ordinanza,  si
provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189
del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo
decreto-legge, secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  di  spesa  ivi
indicati. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1  e  2,
dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si  provvede,
in applicazione delle previsioni  contenute  nell'art.  3,  comma  1,
quinto periodo, del decreto-legge n. 189  del  2016,  nel  limite  di
spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018,
con le risorse previste dall'art. 52 del  decreto-legge  n.  189  del
2016 e trasferite nella contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del medesimo decreto-legge 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della  presente
ordinanza, si provvede, in applicazione  delle  previsioni  contenute
nell'art. 3, comma 1, sesto periodo, del  decreto-legge  n.  189  del
2016 con le risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad  un  massimo
di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della  presente
ordinanza, si provvede, in applicazione  delle  previsioni  contenute
nell'art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge  n.  189  del
2016: 
    a) per l'anno 2017, con le  risorse  previste  dall'art.  52  del
decreto-legge n. 189  del  2016,  nel  limite  di  euro  1.450.000,00
(unmilionequattrocentocinquantamila/00) e con le risorse  disponibili
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge  n.  189  del  2016,  nel  limite  di  euro  950.000,00
(novecentocinquantamila/00); 
    b) con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di
euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), per l'anno 2018. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della  presente
ordinanza, si provvede, in applicazione  delle  previsioni  contenute
nell'art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge  n.  189  del
2016: 
    a) per l'anno 2017, con le  risorse  previste  dall'art.  52  del
decreto-legge n. 189 del  2016,  nel  limite  di  euro  13.050.000,00
(tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n.   189   del   2016,    nel    limite    di    euro    8.550.000,00
(ottomilionicinquecentocinquantamila/00); 
    b) con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di
euro 26.100.000,00 (ventiseimilionicentomila/00), per l'anno 2018. 
  6. Entro quindici giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, ciascun Presidente di regione - Vicecommissario provvede a
comunicare al Commissario straordinario: 
    a) i dati relativi ai comandi ed ai  distacchi  disposti  nonche'
alle assunzioni effettuate,  nell'anno  2016,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1  dell'art.  3  del
decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri  gia'
sostenuti da ciascuna delle regioni,  delle  province  o  dei  comuni
interessati e dell'anticipazione delle somme occorrenti per  l'intera
durata del comando o del  distacco  disposto  ovvero  dell'assunzione
effettuata, mediante le risorse di cui all'art. 4  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto  periodo  del
comma 1 del medesimo  art.  3  e  secondo  le  percentuali  stabilite
nell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28  novembre  2016.
Entro i successivi  quindici  giorni,  il  Commissario  straordinario
provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle contabilita'
speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vicecommissari; 
    b) i dati relativi ai comandi ed ai  distacchi  disposti  nonche'
alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi
e per gli effetti  del  terzo  e  del  quarto  periodo  del  comma  1
dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini  del  rimborso
degli oneri gia' sostenuti da ciascuna delle regioni, delle  province
o dei comuni interessati e dell'anticipazione delle somme  occorrenti
per l'intera durata  del  comando  o  del  distacco  disposto  ovvero
dell'assunzione effettuata, mediante le risorse di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto
periodo del comma 1 del medesimo art.  3  e  secondo  le  percentuali
stabilite nell'art.  1  dell'ordinanza  commissariale  n.  6  del  28
novembre 2016. Entro i successivi  quindici  giorni,  il  Commissario
straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse  occorrenti
sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle  regioni  -
Vicecommissari; 
    c) i dati relativi ai comandi ed  i  distacchi  disposti  nonche'
alle assunzioni effettuate, entro la data del 31 marzo 2017, ai sensi
e per gli effetti del sesto periodo  del  comma  1  dell'art.  3  del
decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini del rimborso degli oneri  gia'
sostenuti e dell'anticipazione delle somme  occorrenti  per  l'intera
durata del comando o del  distacco  disposto  ovvero  dell'assunzione
effettuata, mediante le risorse e nei limiti di  spesa  previsti  dal
precedente comma 3 e secondo le percentuali determinate  dall'art.  2
della presente ordinanza. Entro  i  successivi  quindici  giorni,  il
Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse
occorrenti sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti  delle
regioni - Vicecommissari; 
    d) i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai contratti  di
lavoro autonomo di tipo coordinato  e  continuativo  sottoscritti  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del
2016, entro la data del 31 marzo 2017, ai  fini  del  rimborso  degli
oneri gia' sostenuti e dell'anticipazione delle somme occorrenti  per
l'intera durata dell'assunzione effettuata ovvero  del  contratto  di
lavoro autonomo  di  tipo  coordinato  e  continuativo,  mediante  le
risorse e nei limiti di spesa previsti dai precedenti commi 4 e  5  e
secondo le  percentuali  determinate  dagli  articoli  3  e  4  della
presente  ordinanza.  Entro  i   successivi   quindici   giorni,   il
Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse
occorrenti sulle contabilita' speciali intestate ai Presidenti  delle
regioni - Vicecommissari. 
  7.  Con  cadenza  trimestrale,  ciascun  Presidente  di  regione  -
Vicecommissario provvede: 
    a)  ad  aggiornare  i  dati   gia'   trasmessi   al   Commissario
straordinario ai sensi del precedente comma 6, nonche' nel  trimestre
precedente; 
    b) a comunicare i  dati  relativi  ai  comandi  ed  ai  distacchi
disposti ed alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto-legge n. 189 del 2016, nel trimestre precedente, ai  fini
del rimborso degli oneri gia' sostenuti  e  dell'anticipazione  delle
somme occorrenti per l'intera  durata  del  comando  o  del  distacco
disposto ovvero dell'assunzione effettuata, secondo  le  modalita'  e
nei limiti previsti dalle lettere b) e c) del comma  6  del  presente
articolo; 
    c) a comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate ed  ai
contratti di  lavoro  autonomo  di  tipo  coordinato  e  continuativo
sottoscritti  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  50-bis  del
decreto-legge n. 189 del 2016 nel bimestre precedente,  ai  fini  del
rimborso degli oneri gia' sostenuti e dell'anticipazione delle  somme
occorrenti per l'intera durata dell'assunzione effettuata ovvero  del
contratto di lavoro  autonomo  di  tipo  coordinato  e  continuativo,
secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla lettera d) del comma
6 del presente articolo.