Art. 2 
 
  1. Fatta  salva  la  necessita'  di  coordinamento  tra  i  diversi
soggetti proponenti previsti dal progetto Europeo,  ognuno  di  essi,
nello  svolgimento  delle  attivita'  di  propria  competenza  e  per
l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena  autonomia  e
secondo le norme di legge e  regolamentari  vigenti,  assumendone  la
completa  responsabilita'.  Pertanto  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca restera' estraneo ad  ogni  rapporto
comunque  nascente  con  terzi  in  relazione  allo  svolgimento  del
progetto stesso e sara'  totalmente  esente  da  responsabilita'  per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto. 
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge  e  regolamentari   non   saranno   riconosciuti   come   costi
ammissibili.