Art. 2 Condizioni per l'erogazione del medicinale Bevacizumab - Avastin nell'elenco ex lege n. 648/1996 1. L'erogazione del medicinale Bevacizumab (Avastin) deve essere effettuata secondo le seguenti condizioni, finalizzate alla tutela del paziente nell'uso del suddetto farmaco per un'indicazione non registrata: a) allo scopo di garantirne la sterilita', il confezionamento in monodose del farmaco Bevacizumab per l'uso intravitreale dovra' essere effettuato esclusivamente da parte di farmacie ospedaliere o di farmacie aperte al pubblico che siano in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme di buona preparazione della farmacopea italiana - XII edizione, secondo le indicazioni specificate nell'allegato tecnico, che forma parte integrante della presente determinazione, a garanzia della sterilita' e della sicurezza del medicinale; b) l'approvvigionamento e la relativa somministrazione di Bevacizumab per uso intravitreale dovranno essere riservati esclusivamente a centri ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni, nel rispetto del regime di fornitura dello stesso; c) la somministrazione del farmaco potra' avvenire solo previa sottoscrizione da parte del paziente del consenso informato che contenga le motivazioni scientifiche accompagnate da adeguate informazioni sull'esistenza di alternative terapeutiche approvate seppur ad un costo piu' elevato a carico del servizio sanitario nazionale; d) attivazione di un registro di monitoraggio al quale sia allegata la scheda di segnalazione delle reazioni avverse.