Art. 4 
 
 
                   Rivalutazione delle condizioni 
 
  1. L'AIFA si riserva di assumere ogni diversa  valutazione  e  ogni
piu' opportuna determinazione a tutela della sicurezza dei  pazienti,
in applicazione  dell'art.  1,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  n.
536/1996, convertito nella legge n. 648/1996, a seguito  dell'analisi
dei dati raccolti attraverso  il  suddetto  monitoraggio  o  di  ogni
ulteriore evidenza scientifica che dovesse rendersi disponibile. 
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 aprile 2017 
 
                                     Il direttore generale: Melazzini