Art. 4 Programmi ammissibili 1. Il contributo di cui al presente decreto e' concedibile per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 4 del decreto 3 luglio 2015 che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che presentino spese ammissibili non superiori a euro 3.000.000,00.