Art. 5 Misura dell'agevolazione 1. Il contributo di cui al presente decreto e' concesso con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 10, del decreto 3 luglio 2015, in aggiunta al finanziamento agevolato, nella misura massima del 5 per cento delle spese ammissibili complessive e, comunque, nei limiti del massimale di aiuto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto 3 luglio 2015.