Art. 5 
 
 
                      Misura dell'agevolazione 
 
  1. Il contributo di cui al presente  decreto  e'  concesso  con  il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 10, del decreto 3 luglio 2015,
in aggiunta al finanziamento agevolato, nella misura  massima  del  5
per cento delle spese ammissibili complessive e, comunque, nei limiti
del massimale di aiuto previsto dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013.
Resta fermo quanto previsto dall'art.  6,  comma  7,  del  decreto  3
luglio 2015.