Art. 6 Modalita' di erogazione 1. L'erogazione del contributo e' disposta in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione del programma di investimento, su istanza dell'impresa beneficiaria, formulata contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato e alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015. 2. L'erogazione del contributo e' subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa richiedente dell'avvenuta ultimazione del programma di investimento e dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati ed e' disposta entro 80 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1.