IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di  istituzione  dell'Ente
nazionale per l'energia  elettrica  e  trasferimento  ad  esso  delle
imprese esercenti le industrie elettriche; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e  in  particolare  l'art.  7,
recante norme per le imprese elettriche minori; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articoli 24,  25,
27 e 28 e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 5, in  base  al  quale
l'installazione di impianti solari  fotovoltaici  e  termici  con  le
modalita' di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115
del 2008, su edifici diversi da quelli richiamati all'art. 136, comma
1, lettere b) e c), del decreto n. 42 del 2004,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque
denominati; 
  Visto l'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9 (nel seguito: decreto-legge n.  145  del  2013),  secondo  cui  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  l'autorita'
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono  individuate
le  disposizioni  per  un  processo  di  progressiva  copertura   del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da
fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno
degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC4; 
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,  il  quale
prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato
art. 1, comma 6-octies, l'autorita' per l'energia elettrica il gas  e
il sistema idrico adotti una revisione della regolazione dei  sistemi
elettrici integrati insulari di cui all'art. 7 della legge 9  gennaio
1991, n. 10, che  sia  basata  esclusivamente  su  criteri  di  costi
efficienti e che  sia  di  stimolo  all'efficienza  energetica  nelle
attivita'  di  distribuzione  e  consumo  finale  di  energia,  anche
valutando soluzioni alternative  alle  esistenti  che  migliorino  la
sostenibilita' economica ed ambientale del servizio; 
  Visto il documento di consultazione  dell'autorita'  per  l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico (di  seguito  autorita')  del  4
dicembre 2014, 598/2014/R/eel, con cui l'autorita' illustra i  propri
orientamenti per la riforma  delle  integrazioni  tariffarie  per  le
imprese elettriche minori non interconnesse; 
  Visto il documento di consultazione dell'autorita'  del  29  maggio
2015, 255/2015/R/eel, con cui l'autorita' illustra,  tra  l'altro,  i
propri orientamenti  per  nuove  sperimentazioni  pilota  di  sistemi
intelligenti di distribuzione (smart distribution  system)  anche  in
relazione alle isole minori non interconnesse; 
  Visto il progetto di  ricerca  «Sviluppo  delle  fonti  Energetiche
Rinnovabili  nelle  isole  minori  non  interconnesse»  elaborato  da
Ricerca  di  Sistema  Energetico  S.p.a.  (di  seguito  anche   RSE),
finanziato da questo Ministero nell'ambito della ricerca  di  sistema
elettrico; 
  Ritenuto che le predette disposizioni  debbano  essere  attuate  in
modo armonizzato e coerente, al fine di assicurare contestualmente la
progressiva copertura del fabbisogno energetico  delle  isole  minori
non interconnesse attraverso  energia  da  fonti  rinnovabili,  e  la
promozione dell'efficienza energetica e di minori costi del servizio,
garantendo la sicurezza e la continuita' delle forniture energetiche; 
  Ritenuto che per isole minori non interconnesse siano da  intendere
tutte le isole minori per le  quali  e'  riscontrata  la  mancanza  o
l'insufficienza di interconnessione fisica con il  sistema  elettrico
nazionale, indipendentemente dal fatto che le imprese elettriche  che
gestiscono il servizio sulle isole  siano  state  o  meno  trasferite
all'Enel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; 
  Ritenuto, anche sulla base della definizione di isola  adottata  da
Eurostat, di dover considerare le sole isole con superficie superiore
a 1 km², localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente  e
con popolazione residente di almeno 50 persone, escludendo,  inoltre,
l'isola di Gorgona in  ragione  della  specifica  destinazione  della
principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di  grazia
e giustizia, pervenendo quindi alle isole elencate in allegato 1; 
  Considerato che, sulla base  del  progetto  di  ricerca  RSE  sopra
citato, nelle isole in  questione  si  utilizza  l'energia  elettrica
anche per usi, quali il riscaldamento di acqua sanitaria,  nei  quali
sarebbe preferibile e conveniente il ricorso a fonti rinnovabili  non
elettriche, mentre, per contro, sono assai sporadici i  tentativi  di
ricorso all'energia  elettrica  per  i  trasporti,  per  i  quali  si
impiegano quasi esclusivamente carburanti tradizionali; 
  Considerato che, sulla  base  di  dati  acquisiti  nell'ambito  del
medesimo  progetto  di  ricerca,  e'  possibile  individuare   alcuni
parametri rispetto ai quali stabilire gli obiettivi di copertura  del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da
fonti rinnovabili, nel  rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza  dei
sistemi elettrici delle isole in  questione,  e  che  possono  essere
individuati  obiettivi  di  diffusione   delle   fonti   rinnovabili,
specifici per il solare  termico  e  per  la  produzione  di  energia
elettrica, di entita' tale  da  assicurare,  in  ciascuna  isola,  un
contributo omogeneo in termini di  grado  di  copertura  dei  consumi
elettrici mediante fonti rinnovabili,  salvo  le  isole  di  Panarea,
Vulcano, Stromboli e Tremiti, nelle quali,  a  causa  della  maggiore
differenza tra il carico invernale e quello estivo, la percentuale di
penetrazione e' assunta a livelli inferiori, per ragioni di sicurezza
del sistema; 
  Considerato che l'installazione di  talune  tipologie  di  impianti
solari  fotovoltaici  e  termici  segue  le  modalita'  autorizzative
semplificate  di  cui  al  comma  5  dell'art.  7-bis   del   decreto
legislativo n. 28/2011; 
  Considerato che le isole minori sono tipicamente caratterizzate  da
una elevata variabilita' della  domanda  annuale,  principalmente  in
ragione della stagionalita' delle presenze, e  che  la  capacita'  di
generazione elettrica installata e' in  media  piu'  del  doppio  del
picco di carico estivo, con uno  sfruttamento  molto  limitato  della
capacita' stessa, in relazione a un carico base piuttosto contenuto; 
  Considerato che il contributo attuale delle  fonti  rinnovabili  e'
generalmente scarso nelle isole minori  e  che,  laddove  esiste,  e'
sostanzialmente dovuto ad impianti fotovoltaici; 
  Considerato che le isole  minori  non  interconnesse  costituiscono
sistemi isolati e che, come tali, devono essere  dotati  di  adeguati
sistemi di backup; 
  Considerato che, in base alle disposizioni del decreto-legge n. 145
del 2013, il presente decreto deve avviare un processo di progressiva
copertura  del  fabbisogno  delle  isole  minori  non   interconnesse
attraverso energia da fonti rinnovabili,  con  riferimento  anche  ai
fabbisogni di energia che possono essere coperti da  vettori  diversi
dall'energia elettrica; 
  Ritenuto che l'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili  per  la
copertura del fabbisogno di energia delle isole  in  questione  sara'
favorito da un maggiore ricorso all'energia elettrica, in particolare
laddove siano impiegate  tecnologie  che  garantiscono  efficienza  e
minore impatto ambientale; 
  Ritenuto, in coerenza con il  quadro  comunitario  delineato  dalla
direttiva 2009/28/CE, di individuare il 31 dicembre 2020  come  primo
orizzonte temporale per la fissazione di  obiettivi  quantitativi  di
copertura del fabbisogno delle isole  minori  non  interconnesse  con
energia da fonti rinnovabili e di fornire altresi' indicazioni per il
perseguimento di obiettivi al 2030,  in  coerenza  con  il  pacchetto
comunitario energia e clima in via di definizione; 
  Ritenuto comunque opportuno, ai fini del perseguimento di ulteriori
sviluppi del processo di progressiva copertura del  fabbisogno  delle
isole minori, tener conto delle prospettive di realizzazione, a costi
sostenibili, di opere di interconnessione con le reti del continente; 
  Considerato  che  i  soggetti  produttori  o  gestori  del  sistema
elettrico isolano, beneficiari  di  integrazioni  tariffarie  per  il
servizio svolto e per l'energia prodotta, nell'ambito  dell'attivita'
di distribuzione e secondo la vigente regolazione, devono  provvedere
al  collegamento  degli  impianti  alla  rete   elettrica   favorendo
l'utilizzazione   prioritaria   dell'energia   elettrica   da   fonti
rinnovabili immessa in rete, nel rispetto dei vincoli di rete e delle
esigenze di gestione in sicurezza del sistema; 
  Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di  progetti  pilota
innovativi finalizzati, anche mediante  l'utilizzo  di  componenti  e
soluzioni innovative di  integrazione  delle  fonti  rinnovabili  nel
sistema energetico delle isole, a ridurre entro il 31 dicembre  2020,
per le isole nelle quali saranno attuati, la produzione da fonti  non
rinnovabili almeno fino all'80% dei valori convenzionalmente indicati
in allegato; 
  Visti i contributi istruttori forniti da UNIEM -  Unione  nazionale
imprese elettriche minori, in particolare con note del 12 maggio 2016
e del 28 ottobre 2016; 
  Ritenuto  opportuno   richiedere   informalmente   i   pareri   del
coordinamento  interregionale   energia   e   dell'ANCI,   pervenuti,
rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 27 gennaio 2017; 
  Ritenuto opportuno  assicurare  un  adeguato  coinvolgimento  delle
regioni e dei  comuni  interessati,  in  particolare  ai  fini  della
definizione dei programmi di  ammodernamento  delle  reti  elettriche
isolane e dei progetti integrati innovativi; 
  Ritenuto opportuno promuovere la maggiore  diffusione  delle  fonti
rinnovabili adottando criteri di neutralita'  tecnologica  affinche',
nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  ai  sensi  del  presente
decreto,  i  soggetti  interessati  possano  sviluppare  le   proprie
proposte  progettuali  e  le  autonomie  locali,  nell'esercizio  dei
compiti autorizzativi ad esse demandati ai sensi del titolo II,  capo
I, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del decreto-legge n.  239
del  2003,   effettuare   le   valutazioni   di   competenza,   anche
relativamente alla coerenza e alla compatibilita' con il contesto  di
inserimento; 
  Vista la deliberazione 652/2016/I/EFR del 10 novembre 2016, con cui
l'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico,  ha
espresso parere favorevole sullo schema di decreto, avanzando  alcune
osservazioni e proposte di modifica; 
  Ritenuto che, per ciascuna delle proposte formulate dall'autorita': 
    a) si condivida la necessita' di  stabilire  primi  obiettivi  in
materia di fonti rinnovabili al 2020, e  contestualmente  avviare  le
attivita' necessarie al raggiungimento di piu' ambiziosi obiettivi al
2030,  attraverso  la  programmazione  degli   interventi   e   delle
condizioni per l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili; 
    b) il contributo e la capacita' di iniziativa dei soggetti  terzi
siano compatibili con il ruolo  dei  gestori  dei  sistemi  elettrici
isolani, cui rimarrebbe comunque affidato anche nella prima  fase  il
ruolo di predisporre dei piani di sviluppo del sistema, tenuto  conto
anche del basso sviluppo che  le  energie  rinnovabili  hanno  finora
avuto nelle isole minori e dell'esigenza di agire anche  nel  settore
termico; 
    c) l'attuale legislazione, in recepimento delle direttive europee
in  materia,  prevede  la  possibilita'  di  ricorrere  a   procedure
pubbliche di gara, qualora lo esigano  esigenze  di  sicurezza  o  di
pubblico interesse, considerato  che  l'attivita'  di  produzione  e'
attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di  servizio  pubblico.
Tale necessita' potra' dunque essere valutata nel corso del processo,
in base ai dati di monitoraggio sul  grado  di  raggiungimento  degli
obiettivi; 
    d) sia opportuno riferire la determinazione  della  remunerazione
degli interventi al costo evitato  di  combustibile  quale  parametro
atto a contenere  gli  effetti  della  remunerazione  sulle  bollette
elettriche, utilizzando adeguatamente tale parametro  per  consentire
la programmazione economica degli investimenti; 
    e) si condivida  la  richiesta  alla  Commissione  europea  delle
deroghe di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE  per  l'insieme
delle isole non interconnesse; 
    f) siano da accogliere le proposte dell'autorita', in particolare
in merito a: funzione dei progetti pilota;  precisazione  dell'ambito
di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli  da  3  a  7;
previsione di previa definizione, a cura del Gse, delle procedure  di
qualifica degli impianti di potenza superiore a 50  kW;  precisazione
sui seguiti delle attivita' di controllo svolte dal Gse; precisazioni
riguardo al combustibile risparmiato;  coinvolgimento  dell'autorita'
nello  svolgimento  delle  attivita'  inerenti  i  progetti   pilota;
miglioramento dei contenuti dell'allegato 2; 
  Ritenuto  che  la  disciplina  di  cui  al  presente  decreto   sia
compatibile con il regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione
europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato  UE  per  quanto  riguarda  i  progetti  integrati
innovativi  di  cui  all'art.  6,  ampiamente  sotto  le  soglie   di
intensita' di  aiuto,  mentre  il  regime  di  remunerazione  di  cui
all'art. 4 configura un regime non classificabile come aiuto  per  le
seguenti motivazioni: 
    a) la specificita' delle isole minori  non  interconnesse,  nelle
quali non vi sono le condizioni  per  un  mercato  libero  pienamente
competitivo e possono essere realizzati tipicamente solo impianti  di
piccola potenza; 
    b) il sistema di sostegno definito ai sensi del presente  decreto
remunera  la  produzione  da  fonti   rinnovabili   valorizzando   il
combustibile risparmiato per la generazione  elettrica  convenzionale
evitata; 
  c) l'entita' delle risorse annualmente destinabili alla  promozione
delle fonti rinnovabili e' in ogni caso compatibile con i limiti  del
regolamento; 
  d) non vi sono beneficiari predeterminati; 
  Ritenuto di richiedere alla Commissione europea la  deroga  di  cui
all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando  il
contributo atteso che, ai  sensi  del  presente  decreto,  i  gestori
forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, il presente decreto individua le  disposizioni
per la progressiva copertura del fabbisogno delle  isole  minori  non
interconnesse  attraverso  energia  da  fonti   rinnovabili   e,   in
particolare, stabilisce: 
  a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole
da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili; 
  b) gli obiettivi temporali per il  processo  di  graduale  sviluppo
della produzione da fonti rinnovabili; 
  c)  le  modalita'  di  sostegno  degli  investimenti  necessari  al
perseguimento dei suddetti obiettivi. 
  Le disposizioni del presente decreto si  applicano  sul  territorio
delle isole minori elencate in allegato 1.