IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e in particolare l'art. 7, recante norme per le imprese elettriche minori; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articoli 24, 25, 27 e 28 e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 5, in base al quale l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici diversi da quelli richiamati all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto n. 42 del 2004, non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati; Visto l'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (nel seguito: decreto-legge n. 145 del 2013), secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC4; Visto l'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato art. 1, comma 6-octies, l'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attivita' di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica ed ambientale del servizio; Visto il documento di consultazione dell'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito autorita') del 4 dicembre 2014, 598/2014/R/eel, con cui l'autorita' illustra i propri orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori non interconnesse; Visto il documento di consultazione dell'autorita' del 29 maggio 2015, 255/2015/R/eel, con cui l'autorita' illustra, tra l'altro, i propri orientamenti per nuove sperimentazioni pilota di sistemi intelligenti di distribuzione (smart distribution system) anche in relazione alle isole minori non interconnesse; Visto il progetto di ricerca «Sviluppo delle fonti Energetiche Rinnovabili nelle isole minori non interconnesse» elaborato da Ricerca di Sistema Energetico S.p.a. (di seguito anche RSE), finanziato da questo Ministero nell'ambito della ricerca di sistema elettrico; Ritenuto che le predette disposizioni debbano essere attuate in modo armonizzato e coerente, al fine di assicurare contestualmente la progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, e la promozione dell'efficienza energetica e di minori costi del servizio, garantendo la sicurezza e la continuita' delle forniture energetiche; Ritenuto che per isole minori non interconnesse siano da intendere tutte le isole minori per le quali e' riscontrata la mancanza o l'insufficienza di interconnessione fisica con il sistema elettrico nazionale, indipendentemente dal fatto che le imprese elettriche che gestiscono il servizio sulle isole siano state o meno trasferite all'Enel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Ritenuto, anche sulla base della definizione di isola adottata da Eurostat, di dover considerare le sole isole con superficie superiore a 1 km², localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone, escludendo, inoltre, l'isola di Gorgona in ragione della specifica destinazione della principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di grazia e giustizia, pervenendo quindi alle isole elencate in allegato 1; Considerato che, sulla base del progetto di ricerca RSE sopra citato, nelle isole in questione si utilizza l'energia elettrica anche per usi, quali il riscaldamento di acqua sanitaria, nei quali sarebbe preferibile e conveniente il ricorso a fonti rinnovabili non elettriche, mentre, per contro, sono assai sporadici i tentativi di ricorso all'energia elettrica per i trasporti, per i quali si impiegano quasi esclusivamente carburanti tradizionali; Considerato che, sulla base di dati acquisiti nell'ambito del medesimo progetto di ricerca, e' possibile individuare alcuni parametri rispetto ai quali stabilire gli obiettivi di copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi elettrici delle isole in questione, e che possono essere individuati obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, specifici per il solare termico e per la produzione di energia elettrica, di entita' tale da assicurare, in ciascuna isola, un contributo omogeneo in termini di grado di copertura dei consumi elettrici mediante fonti rinnovabili, salvo le isole di Panarea, Vulcano, Stromboli e Tremiti, nelle quali, a causa della maggiore differenza tra il carico invernale e quello estivo, la percentuale di penetrazione e' assunta a livelli inferiori, per ragioni di sicurezza del sistema; Considerato che l'installazione di talune tipologie di impianti solari fotovoltaici e termici segue le modalita' autorizzative semplificate di cui al comma 5 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 28/2011; Considerato che le isole minori sono tipicamente caratterizzate da una elevata variabilita' della domanda annuale, principalmente in ragione della stagionalita' delle presenze, e che la capacita' di generazione elettrica installata e' in media piu' del doppio del picco di carico estivo, con uno sfruttamento molto limitato della capacita' stessa, in relazione a un carico base piuttosto contenuto; Considerato che il contributo attuale delle fonti rinnovabili e' generalmente scarso nelle isole minori e che, laddove esiste, e' sostanzialmente dovuto ad impianti fotovoltaici; Considerato che le isole minori non interconnesse costituiscono sistemi isolati e che, come tali, devono essere dotati di adeguati sistemi di backup; Considerato che, in base alle disposizioni del decreto-legge n. 145 del 2013, il presente decreto deve avviare un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, con riferimento anche ai fabbisogni di energia che possono essere coperti da vettori diversi dall'energia elettrica; Ritenuto che l'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia delle isole in questione sara' favorito da un maggiore ricorso all'energia elettrica, in particolare laddove siano impiegate tecnologie che garantiscono efficienza e minore impatto ambientale; Ritenuto, in coerenza con il quadro comunitario delineato dalla direttiva 2009/28/CE, di individuare il 31 dicembre 2020 come primo orizzonte temporale per la fissazione di obiettivi quantitativi di copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse con energia da fonti rinnovabili e di fornire altresi' indicazioni per il perseguimento di obiettivi al 2030, in coerenza con il pacchetto comunitario energia e clima in via di definizione; Ritenuto comunque opportuno, ai fini del perseguimento di ulteriori sviluppi del processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori, tener conto delle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione con le reti del continente; Considerato che i soggetti produttori o gestori del sistema elettrico isolano, beneficiari di integrazioni tariffarie per il servizio svolto e per l'energia prodotta, nell'ambito dell'attivita' di distribuzione e secondo la vigente regolazione, devono provvedere al collegamento degli impianti alla rete elettrica favorendo l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, nel rispetto dei vincoli di rete e delle esigenze di gestione in sicurezza del sistema; Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di progetti pilota innovativi finalizzati, anche mediante l'utilizzo di componenti e soluzioni innovative di integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico delle isole, a ridurre entro il 31 dicembre 2020, per le isole nelle quali saranno attuati, la produzione da fonti non rinnovabili almeno fino all'80% dei valori convenzionalmente indicati in allegato; Visti i contributi istruttori forniti da UNIEM - Unione nazionale imprese elettriche minori, in particolare con note del 12 maggio 2016 e del 28 ottobre 2016; Ritenuto opportuno richiedere informalmente i pareri del coordinamento interregionale energia e dell'ANCI, pervenuti, rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 27 gennaio 2017; Ritenuto opportuno assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni e dei comuni interessati, in particolare ai fini della definizione dei programmi di ammodernamento delle reti elettriche isolane e dei progetti integrati innovativi; Ritenuto opportuno promuovere la maggiore diffusione delle fonti rinnovabili adottando criteri di neutralita' tecnologica affinche', nel rispetto delle condizioni stabilite ai sensi del presente decreto, i soggetti interessati possano sviluppare le proprie proposte progettuali e le autonomie locali, nell'esercizio dei compiti autorizzativi ad esse demandati ai sensi del titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del decreto-legge n. 239 del 2003, effettuare le valutazioni di competenza, anche relativamente alla coerenza e alla compatibilita' con il contesto di inserimento; Vista la deliberazione 652/2016/I/EFR del 10 novembre 2016, con cui l'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, avanzando alcune osservazioni e proposte di modifica; Ritenuto che, per ciascuna delle proposte formulate dall'autorita': a) si condivida la necessita' di stabilire primi obiettivi in materia di fonti rinnovabili al 2020, e contestualmente avviare le attivita' necessarie al raggiungimento di piu' ambiziosi obiettivi al 2030, attraverso la programmazione degli interventi e delle condizioni per l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili; b) il contributo e la capacita' di iniziativa dei soggetti terzi siano compatibili con il ruolo dei gestori dei sistemi elettrici isolani, cui rimarrebbe comunque affidato anche nella prima fase il ruolo di predisporre dei piani di sviluppo del sistema, tenuto conto anche del basso sviluppo che le energie rinnovabili hanno finora avuto nelle isole minori e dell'esigenza di agire anche nel settore termico; c) l'attuale legislazione, in recepimento delle direttive europee in materia, prevede la possibilita' di ricorrere a procedure pubbliche di gara, qualora lo esigano esigenze di sicurezza o di pubblico interesse, considerato che l'attivita' di produzione e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Tale necessita' potra' dunque essere valutata nel corso del processo, in base ai dati di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi; d) sia opportuno riferire la determinazione della remunerazione degli interventi al costo evitato di combustibile quale parametro atto a contenere gli effetti della remunerazione sulle bollette elettriche, utilizzando adeguatamente tale parametro per consentire la programmazione economica degli investimenti; e) si condivida la richiesta alla Commissione europea delle deroghe di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE per l'insieme delle isole non interconnesse; f) siano da accogliere le proposte dell'autorita', in particolare in merito a: funzione dei progetti pilota; precisazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7; previsione di previa definizione, a cura del Gse, delle procedure di qualifica degli impianti di potenza superiore a 50 kW; precisazione sui seguiti delle attivita' di controllo svolte dal Gse; precisazioni riguardo al combustibile risparmiato; coinvolgimento dell'autorita' nello svolgimento delle attivita' inerenti i progetti pilota; miglioramento dei contenuti dell'allegato 2; Ritenuto che la disciplina di cui al presente decreto sia compatibile con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE per quanto riguarda i progetti integrati innovativi di cui all'art. 6, ampiamente sotto le soglie di intensita' di aiuto, mentre il regime di remunerazione di cui all'art. 4 configura un regime non classificabile come aiuto per le seguenti motivazioni: a) la specificita' delle isole minori non interconnesse, nelle quali non vi sono le condizioni per un mercato libero pienamente competitivo e possono essere realizzati tipicamente solo impianti di piccola potenza; b) il sistema di sostegno definito ai sensi del presente decreto remunera la produzione da fonti rinnovabili valorizzando il combustibile risparmiato per la generazione elettrica convenzionale evitata; c) l'entita' delle risorse annualmente destinabili alla promozione delle fonti rinnovabili e' in ogni caso compatibile con i limiti del regolamento; d) non vi sono beneficiari predeterminati; Ritenuto di richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il presente decreto individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare, stabilisce: a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili; b) gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti rinnovabili; c) le modalita' di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi. Le disposizioni del presente decreto si applicano sul territorio delle isole minori elencate in allegato 1.