Art. 2 
 
 
             Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche 
                    rinnovabili al 2020 e al 2030 
 
  1. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti  i
seguenti obiettivi  minimi  di  sviluppo  dell'utilizzo  delle  fonti
energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020: 
    a) installazione, presso utenze domestiche e non  domestiche,  di
sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei  consumi  di
acqua calda o per il solar  cooling  pari,  per  ciascuna  isola,  ai
valori  indicati  in  allegato   1.   Concorre   a   tale   obiettivo
l'installazione,  esclusivamente  in  sostituzione   di   scaldaacqua
elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di  acqua
calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini,  si
assume che ogni  kW  di  potenza  elettrica  della  pompa  di  calore
equivale all'installazione di 2 metri quadri di solare termico; 
    b) installazione di impianti di produzione di  energia  elettrica
collegati  alla  rete  elettrica,  alimentati  da  fonti  rinnovabili
disponibili localmente, per una potenza  nominale  complessiva  pari,
per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1; detti  impianti
possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica
di veicoli elettrici, con immissione parziale nella  rete  elettrica,
ovvero immettere nella rete tutta l'energia elettrica prodotta. 
  2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1: 
    a) gli impianti di produzione di energia elettrica e  termica  da
fonti rinnovabili in esercizio alla data di  entrata  in  vigore  del
primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1; 
  b) i nuovi impianti di produzione di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili, compresi i potenziamenti, i sistemi con pannelli  solari
termici e le pompe di calore, entrati  in  esercizio  successivamente
alla data di entrata in vigore del primo  dei  provvedimenti  di  cui
all'art. 4, comma 1; 
  c) gli interventi realizzati ai fini del rispetto  dell'obbligo  di
integrazione  delle  fonti  rinnovabili  negli   edifici   di   nuova
costruzione e negli edifici esistenti sottoposti  a  ristrutturazioni
rilevanti, stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo n.  28  del
2011;  per  tali  interventi   non   spettano   incentivi,   comunque
denominati, o remunerazioni sull'energia prodotta e  le  disposizioni
del presente decreto si  applicano  limitatamente  allo  scambio  sul
posto, ove applicabile, come precisato all'art. 4, comma 2; 
    d) gli interventi  di  riattivazione  di  impianti  esistenti  di
produzione di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili,  rimessi  in
esercizio successivamente alla data di entrata in  vigore  del  primo
dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1. 
  3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,
gli interventi possono  essere  eseguiti  dalle  societa'  elettriche
indicate in allegato 1 (di seguito gestori) o da soggetti terzi. 
  4. Con successivi decreti sono stabiliti  gli  ulteriori  obiettivi
per il periodo 2021-25  e  per  il  periodo  2026-30  e  definite  le
relative modalita' di raggiungimento, compresi i  progetti  integrati
innovativi. Laddove necessario in relazione alle  realizzazioni  gia'
conseguite e alle esigenze di sicurezza ed efficienza dei sistemi,  i
provvedimenti individuano requisiti o limiti massimi per lo  sviluppo
di impianti di produzione di energia elettrica da  fonti  rinnovabili
in ciascuno periodo, tenendo conto delle condizioni di producibilita'
e di carico lungo tutto il corso dell'anno,  delle  tipologie  e  del
numero di impianti a fonti rinnovabili  in  esercizio,  e  di  quanto
disposto all'art. 5. 
  5. Le disposizioni in materia di requisiti degli  impianti  di  cui
all'art. 3, di utilizzazione dell'energia e remunerazione  interventi
di cui all'art. 4, comma 1, e cumulabilita' degli  incentivi  di  cui
all'art. 7, si applicano agli interventi di cui al comma  2,  lettera
b). 
  6. Le disposizioni  in  materia  di  utilizzazione  dell'energia  e
remunerazione interventi di cui all'art. 4, comma 1, e  cumulabilita'
degli incentivi di cui all'art. 7, si applicano  agli  interventi  di
cui al comma 2, lettera d), qualora la riattivazione sia eseguita  su
impianti non funzionanti da almeno due anni  compiuti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Per i progetti pilota di  cui  all'art.  5  resta  fermo  quanto
previsto all'art. 7, comma 2.