Art. 2 Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030 1. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi di sviluppo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020: a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1. Concorre a tale obiettivo l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini, si assume che ogni kW di potenza elettrica della pompa di calore equivale all'installazione di 2 metri quadri di solare termico; b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica, alimentati da fonti rinnovabili disponibili localmente, per una potenza nominale complessiva pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1; detti impianti possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero immettere nella rete tutta l'energia elettrica prodotta. 2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1: a) gli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in esercizio alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1; b) i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi i potenziamenti, i sistemi con pannelli solari termici e le pompe di calore, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1; c) gli interventi realizzati ai fini del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011; per tali interventi non spettano incentivi, comunque denominati, o remunerazioni sull'energia prodotta e le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente allo scambio sul posto, ove applicabile, come precisato all'art. 4, comma 2; d) gli interventi di riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rimessi in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1. 3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli interventi possono essere eseguiti dalle societa' elettriche indicate in allegato 1 (di seguito gestori) o da soggetti terzi. 4. Con successivi decreti sono stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30 e definite le relative modalita' di raggiungimento, compresi i progetti integrati innovativi. Laddove necessario in relazione alle realizzazioni gia' conseguite e alle esigenze di sicurezza ed efficienza dei sistemi, i provvedimenti individuano requisiti o limiti massimi per lo sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ciascuno periodo, tenendo conto delle condizioni di producibilita' e di carico lungo tutto il corso dell'anno, delle tipologie e del numero di impianti a fonti rinnovabili in esercizio, e di quanto disposto all'art. 5. 5. Le disposizioni in materia di requisiti degli impianti di cui all'art. 3, di utilizzazione dell'energia e remunerazione interventi di cui all'art. 4, comma 1, e cumulabilita' degli incentivi di cui all'art. 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera b). 6. Le disposizioni in materia di utilizzazione dell'energia e remunerazione interventi di cui all'art. 4, comma 1, e cumulabilita' degli incentivi di cui all'art. 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera d), qualora la riattivazione sia eseguita su impianti non funzionanti da almeno due anni compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Per i progetti pilota di cui all'art. 5 resta fermo quanto previsto all'art. 7, comma 2.