Art. 3 
 
 
                Requisiti degli impianti e controlli 
 
  1. Gli impianti devono essere costruiti ed  eserciti  nel  rispetto
dei requisiti richiamati in allegato 2. 
  2. Il Gse, a partire dai  dati  ricevuti  ai  sensi  del  comma  3,
effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalita' di  cui
al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei  requisiti
e il diritto alle previste remunerazioni, nonche'  per  una  corretta
imputazione degli interventi per il  raggiungimento  degli  obiettivi
stabiliti all'art. 2.  I  controlli  sono  svolti  con  le  modalita'
previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2014, per quanto applicabili, e da ulteriori specifiche  disposizioni
in materia di controlli, e attengono anche a quanto previsto all'art.
2, comma 1, lettera a).  Per  tali  finalita',  il  Gse  pubblica  le
specifiche  procedure  che  utilizzera'  per   lo   svolgimento   dei
controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati dal  Gse  a  Csea,
autorita' per l'energia elettrica  il  gas  e  il  sistema  idrico  e
Ministero dello sviluppo economico e comuni interessati.  Qualora  il
Gse riscontri violazioni  ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio  2014  propone,  per  il
tramite dell'autorita', l'applicazione di quanto previsto al medesimo
art. 11. 
  3. Anche per le finalita' di  cui  al  comma  2,  entro  30  giorni
dall'entrata in esercizio di ciascun impianto di produzione elettrica
per il quale  viene  avanzata  richiesta  di  accesso  alle  previste
remunerazioni, i gestori trasmettono  al  Gse  i  dati  dell'impianto
dichiarati  dal  produttore,  secondo   modalita'   stabilite   nelle
procedure di cui al comma 2. 
  4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data  di
ricevimento della richiesta, il Gse qualifica i progetti di  impianti
di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente  titolo
autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo  scopo  di
verificare   l'idoneita'    dell'impianto    all'ottenimento    della
remunerazione di cui  all'art.  4,  fermo  restando  che  l'effettivo
diritto alla stessa  remunerazione  e'  subordinato  al  rispetto  di
requisiti e condizioni di cui al presente decreto, dei  provvedimenti
di cui all'art. 4, comma 1, e delle procedure di cui al comma 1.  Per
tali finalita', il Gse predispone e pubblica  sul  proprio  sito  web
apposita procedura di qualifica.