Art. 3 Requisiti degli impianti e controlli 1. Gli impianti devono essere costruiti ed eserciti nel rispetto dei requisiti richiamati in allegato 2. 2. Il Gse, a partire dai dati ricevuti ai sensi del comma 3, effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalita' di cui al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e il diritto alle previste remunerazioni, nonche' per una corretta imputazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'art. 2. I controlli sono svolti con le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, per quanto applicabili, e da ulteriori specifiche disposizioni in materia di controlli, e attengono anche a quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a). Per tali finalita', il Gse pubblica le specifiche procedure che utilizzera' per lo svolgimento dei controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati dal Gse a Csea, autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e Ministero dello sviluppo economico e comuni interessati. Qualora il Gse riscontri violazioni ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 propone, per il tramite dell'autorita', l'applicazione di quanto previsto al medesimo art. 11. 3. Anche per le finalita' di cui al comma 2, entro 30 giorni dall'entrata in esercizio di ciascun impianto di produzione elettrica per il quale viene avanzata richiesta di accesso alle previste remunerazioni, i gestori trasmettono al Gse i dati dell'impianto dichiarati dal produttore, secondo modalita' stabilite nelle procedure di cui al comma 2. 4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gse qualifica i progetti di impianti di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente titolo autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo scopo di verificare l'idoneita' dell'impianto all'ottenimento della remunerazione di cui all'art. 4, fermo restando che l'effettivo diritto alla stessa remunerazione e' subordinato al rispetto di requisiti e condizioni di cui al presente decreto, dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, e delle procedure di cui al comma 1. Per tali finalita', il Gse predispone e pubblica sul proprio sito web apposita procedura di qualifica.