Art. 3
Requisiti degli impianti e controlli
1. Gli impianti devono essere costruiti ed eserciti nel rispetto
dei requisiti richiamati in allegato 2.
2. Il Gse, a partire dai dati ricevuti ai sensi del comma 3,
effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalita' di cui
al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti
e il diritto alle previste remunerazioni, nonche' per una corretta
imputazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti all'art. 2. I controlli sono svolti con le modalita'
previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2014, per quanto applicabili, e da ulteriori specifiche disposizioni
in materia di controlli, e attengono anche a quanto previsto all'art.
2, comma 1, lettera a). Per tali finalita', il Gse pubblica le
specifiche procedure che utilizzera' per lo svolgimento dei
controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati dal Gse a Csea,
autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e
Ministero dello sviluppo economico e comuni interessati. Qualora il
Gse riscontri violazioni ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 propone, per il
tramite dell'autorita', l'applicazione di quanto previsto al medesimo
art. 11.
3. Anche per le finalita' di cui al comma 2, entro 30 giorni
dall'entrata in esercizio di ciascun impianto di produzione elettrica
per il quale viene avanzata richiesta di accesso alle previste
remunerazioni, i gestori trasmettono al Gse i dati dell'impianto
dichiarati dal produttore, secondo modalita' stabilite nelle
procedure di cui al comma 2.
4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, il Gse qualifica i progetti di impianti
di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente titolo
autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo scopo di
verificare l'idoneita' dell'impianto all'ottenimento della
remunerazione di cui all'art. 4, fermo restando che l'effettivo
diritto alla stessa remunerazione e' subordinato al rispetto di
requisiti e condizioni di cui al presente decreto, dei provvedimenti
di cui all'art. 4, comma 1, e delle procedure di cui al comma 1. Per
tali finalita', il Gse predispone e pubblica sul proprio sito web
apposita procedura di qualifica.