Art. 5 Promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane 1. Ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 4, nonche' per favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili anche nelle isole minori con lavori di interconnessione in corso alla data del presente decreto, entro il 31 dicembre 2017 ciascun gestore dei sistemi elettrici delle predette isole, previa ricognizione della situazione attuale in termini di domanda e offerta di energia elettrica e termica, nonche' di previsioni fino al 2030, presenta al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e alla regione e ai comuni interessati un programma tecnico ed economico con il quale: a) sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana, funzionali all'installazione di una potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad almeno tre volte i valori degli obiettivi indicati nello stesso allegato 1, anche mediante ricorso a sistemi di accumulo dell'energia elettrica; b) sono valutate le ipotesi di sviluppo della generazione, compresa la conversione a fonti rinnovabili, anche parziale, degli esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale; c) sono presentate ipotesi di copertura dei costi di realizzazione del programma a valere su programmi di sostegno nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea, e, in via complementare, sulla componente tariffaria UC4. 2. Entro il 31 dicembre 2018, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di RSE, provvede alla verifica della congruita' tecnica ed economica dei programmi, dandone comunicazione ai singoli gestori e alle Autorita' nazionali di gestione dei programmi di sostegno, indicate dai gestori, di cui al comma 1, lettera c). I soggetti destinatari del programma di cui al comma 1 possono, entro il 30 giugno 2018, trasmettere alla predetta Autorita' le proprie osservazioni.