Art. 6 
 
 
                    Progetti integrati innovativi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, anche allo  scopo  di
definire modelli di intervento per gli obiettivi di cui  all'art.  2,
comma  4,  nelle  isole  di  cui  all'allegato  1  e'   promossa   la
realizzazione di due progetti integrati, che possono includere  anche
impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica,  e
solare termico, che, nel rispetto delle  condizioni  di  sicurezza  e
continuita' della fornitura, consentano, entro il 31  dicembre  2020,
di ridurre la produzione elettrica  annua  convenzionale  di  cui  in
allegato 1 almeno dei seguenti valori; 
  a) il 50% per le isole con produzione annua  convenzionale  fino  a
3000 MWh; 
  b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale
superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh; 
  c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale
superiore a 4000 e fino a 5000 MWh; 
  d) il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale
superiore a 5000 MWh. 
  2. Fatto salvo il comma 8, sono  titolati  alla  presentazione  dei
progetti di cui al comma 1 i soggetti gestori del servizio  elettrico
nelle isole minori non interconnesse di cui all'allegato 1, anche  in
collaborazione con altri soggetti  pubblici,  ivi  inclusi  i  comuni
interessati, e privati. 
  3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico,  avvalendosi  di  RSE  e  sentita
l'Autorita', stabilisce i requisiti minimi dei progetti, le  relative
modalita' di selezione, di  realizzazione  e  di  monitoraggio  delle
prestazioni,  nonche'  le  spese  ammissibili  e  le   modalita'   di
consuntivazione, sulla base dei seguenti criteri: 
  a) incremento  della  percentuale  di  riduzione  della  produzione
elettrica annua convenzionale rispetto ai valori indicati al comma 1,
mediante impiego di fonti  rinnovabili  e  interventi  di  efficienza
energetica; 
  b) grado di innovazione del progetto dimostrativo, con  particolare
riferimento  ai  sistemi  di  integrazione  delle  fonti  rinnovabili
tramite l'impiego efficiente di  sistemi  di  accumulo,  sviluppo  di
trasporto  elettrico,  integrazione  del  sistema  elettrico  con  il
sistema  idrico  isolano  e  con  la  domanda   modulabile   presente
sull'isola e ammodernamento della rete secondo i concetti degli smart
distribution system; 
  c) costo specifico del progetto in rapporto al grado  di  riduzione
della produzione  elettrica  annua  di  energia  elettrica  da  fonti
convenzionali; 
  d) minor contributo in conto capitale richiesto, di cui al comma 5; 
  e) replicabilita' su altri sistemi isolani; 
  f) stato di maturita'  del  progetto  in  termini  di  procedimenti
autorizzativi   e   di   condivisione   del   progetto    da    parte
dell'amministrazione    locale,    attestata    da    accordi     con
l'amministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale; 
  g) minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti
in aree da riqualificare o gia' destinate ad attivita' produttive; 
  h) minori tempi di realizzazione. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico,  avvalendosi  di  RSE  e
sentita l'Autorita' per l'energia  elettrica  il  gas  e  il  sistema
idrico, la regione e i comuni interessati,  provvede  alla  selezione
dei progetti pilota di cui al comma 1 verificando i requisiti di  cui
al comma 3. Puo' essere  valutata  l'ammissione  anche  di  ulteriori
progetti pilota in isole diverse da quelle su cui insistono  i  primi
due progetti selezionati, ove cio'  non  comporti  aggravi  tariffari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 5. 
  5. Per la realizzazione dei progetti dimostrativi di cui al comma 1
e'  concesso  un  contributo  in  conto  capitale,  a  valere   sulla
componente UC4 delle tariffe  elettriche,  limitatamente  alle  spese
connesse ai componenti, sistemi e  interventi  esplicitamente  citati
alla lettera b) del comma 3, nel limite massimo del 60%  della  spesa
ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento complessivo
di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle
modalita' di impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche
ai fini di disseminazione dei risultati. 
  6. Restano  fermi,  per  le  isole  sulle  quali  si  procede  alla
realizzazione dei progetti integrati innovativi, gli obiettivi di cui
all'art. 2. 
  7. RSE fornisce annualmente al Gse le informazioni sulle  attivita'
e i risultati conseguiti ai sensi del presente  articolo,  utili  per
l'integrazione nella relazione di cui all'art. 8, comma 3. 
  8.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   concessi
prioritariamente ai progetti riguardanti isole, di  cui  all'allegato
1, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non sono in corso lavori  di  interconnessione  alla  rete  elettrica
nazionale.