Art. 6 Progetti integrati innovativi 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, anche allo scopo di definire modelli di intervento per gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 4, nelle isole di cui all'allegato 1 e' promossa la realizzazione di due progetti integrati, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuita' della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale di cui in allegato 1 almeno dei seguenti valori; a) il 50% per le isole con produzione annua convenzionale fino a 3000 MWh; b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh; c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 e fino a 5000 MWh; d) il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 5000 MWh. 2. Fatto salvo il comma 8, sono titolati alla presentazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti gestori del servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse di cui all'allegato 1, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i comuni interessati, e privati. 3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita l'Autorita', stabilisce i requisiti minimi dei progetti, le relative modalita' di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonche' le spese ammissibili e le modalita' di consuntivazione, sulla base dei seguenti criteri: a) incremento della percentuale di riduzione della produzione elettrica annua convenzionale rispetto ai valori indicati al comma 1, mediante impiego di fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica; b) grado di innovazione del progetto dimostrativo, con particolare riferimento ai sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili tramite l'impiego efficiente di sistemi di accumulo, sviluppo di trasporto elettrico, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull'isola e ammodernamento della rete secondo i concetti degli smart distribution system; c) costo specifico del progetto in rapporto al grado di riduzione della produzione elettrica annua di energia elettrica da fonti convenzionali; d) minor contributo in conto capitale richiesto, di cui al comma 5; e) replicabilita' su altri sistemi isolani; f) stato di maturita' del progetto in termini di procedimenti autorizzativi e di condivisione del progetto da parte dell'amministrazione locale, attestata da accordi con l'amministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale; g) minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti in aree da riqualificare o gia' destinate ad attivita' produttive; h) minori tempi di realizzazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, la regione e i comuni interessati, provvede alla selezione dei progetti pilota di cui al comma 1 verificando i requisiti di cui al comma 3. Puo' essere valutata l'ammissione anche di ulteriori progetti pilota in isole diverse da quelle su cui insistono i primi due progetti selezionati, ove cio' non comporti aggravi tariffari aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 5. 5. Per la realizzazione dei progetti dimostrativi di cui al comma 1 e' concesso un contributo in conto capitale, a valere sulla componente UC4 delle tariffe elettriche, limitatamente alle spese connesse ai componenti, sistemi e interventi esplicitamente citati alla lettera b) del comma 3, nel limite massimo del 60% della spesa ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle modalita' di impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche ai fini di disseminazione dei risultati. 6. Restano fermi, per le isole sulle quali si procede alla realizzazione dei progetti integrati innovativi, gli obiettivi di cui all'art. 2. 7. RSE fornisce annualmente al Gse le informazioni sulle attivita' e i risultati conseguiti ai sensi del presente articolo, utili per l'integrazione nella relazione di cui all'art. 8, comma 3. 8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi prioritariamente ai progetti riguardanti isole, di cui all'allegato 1, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono in corso lavori di interconnessione alla rete elettrica nazionale.