Art. 7 
 
 
                    Cumulabilita' degli incentivi 
 
  1. La remunerazione di cui all'art. 4 non e' cumulabile  con  altri
incentivi nazionali in conto  energia.  Resta  fermo  il  diritto  di
accesso agli incentivi nazionali e locali per l'efficienza energetica
di  cui  al  decreto  interministeriale  16  febbraio  2016   recante
l'aggiornamento  delle  discipline  per  l'innovazione  dei   piccoli
interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  e   per   la
produzione di energia termica da fonti  rinnovabili  cui  al  decreto
ministeriale 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico),  fatta  eccezione
per gli incentivi al solare termico e alle pompe di  calore  dedicate
alla sola produzione di acqua calda sanitaria, che  sono  alternativi
alla remunerazione di cui al presente decreto. 
  2.  I  contributi  in  conto  capitale  per  i  progetti  integrati
innovativi di  cui  all'art.  6  sono  cumulabili  con  finanziamenti
derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi  gestiti
dalle regioni o dai comuni, nel  rispetto  dei  criteri  inerenti  le
spese ammissibili e le modalita' di consuntivazione di cui al comma 3
dello stesso art. 6, purche' il  totale  dei  contributi  non  superi
l'80% della spesa ammissibile consuntivata.