Art. 7 Cumulabilita' degli incentivi 1. La remunerazione di cui all'art. 4 non e' cumulabile con altri incentivi nazionali in conto energia. Resta fermo il diritto di accesso agli incentivi nazionali e locali per l'efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico), fatta eccezione per gli incentivi al solare termico e alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, che sono alternativi alla remunerazione di cui al presente decreto. 2. I contributi in conto capitale per i progetti integrati innovativi di cui all'art. 6 sono cumulabili con finanziamenti derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti dalle regioni o dai comuni, nel rispetto dei criteri inerenti le spese ammissibili e le modalita' di consuntivazione di cui al comma 3 dello stesso art. 6, purche' il totale dei contributi non superi l'80% della spesa ammissibile consuntivata.