Art. 8 
 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. Per l'insieme delle isole indicate in allegato 1,  il  Ministero
dello sviluppo economico, sentita Terna in merito alle prospettive di
realizzazione, a costi  sostenibili,  di  opere  di  interconnessione
della rete elettrica delle isole minori con la rete  di  trasmissione
nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea  la  deroga
di  cui  all'art.  44  della  direttiva  2009/72/CE  fino  al   2021,
evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto,
i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su  clima  ed
energia. Per gli anni successivi al  2021,  il  Ministero  valuta  se
richiedere l'aggiornamento della deroga sulla  base  delle  opere  di
interconnessione approvate  nel  Piano  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione nazionale predisposto da Terna, nonche' sulla  base  dei
piani di sviluppo delle reti di distribuzione,  e  tenuto  conto  del
rapporto di cui al comma 3. 
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2018,  i  gestori
trasmettono  al  Gse  e  ai  comuni  interessati  una  relazione  con
descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in
fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli  obiettivi  di
cui all'art. 2, ivi inclusi quelli di cui al comma 2,  lettere  b)  e
c), dei quali, in ragione delle loro funzioni, sono a conoscenza. 
  3. Sulla base delle relazioni di cui  al  comma  2,  nonche'  delle
informazione di cui all'art. 6, comma 7, e di ogni altro  dato  nella
propria disponibilita', il Gse trasmette al Ministero dello  sviluppo
economico, all'autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema
idrico, alla regione e ai comuni interessati un rapporto sullo  stato
di avanzamento rispetto agli obiettivi. 
  4. Le risorse per l'applicazione  degli  articoli  4  e  6  trovano
copertura sulla componente tariffaria UC4 secondo modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 
  5. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28
del 2011, l'installazione di impianti solari fotovoltaici  e  termici
aderenti  o  integrati  nei  tetti  degli  edifici  con   la   stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui  componenti
non modificano la sagoma degli  edifici  stessi  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque
denominati, qualora gli edifici in questione non ricadono tra  quelli
indicati all'art.  136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  In  tali  casi,  e'  sufficiente
trasmettere al comune la comunicazione di inizio lavori, se  prevista
dal  regolamento  urbanistico  dello  stesso  comune.  Si   applicano
altresi' i commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 115
del 2008.