Art. 8 Disposizioni varie 1. Per l'insieme delle isole indicate in allegato 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita Terna in merito alle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione della rete elettrica delle isole minori con la rete di trasmissione nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia. Per gli anni successivi al 2021, il Ministero valuta se richiedere l'aggiornamento della deroga sulla base delle opere di interconnessione approvate nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna, nonche' sulla base dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione, e tenuto conto del rapporto di cui al comma 3. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2018, i gestori trasmettono al Gse e ai comuni interessati una relazione con descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), dei quali, in ragione delle loro funzioni, sono a conoscenza. 3. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2, nonche' delle informazione di cui all'art. 6, comma 7, e di ogni altro dato nella propria disponibilita', il Gse trasmette al Ministero dello sviluppo economico, all'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, alla regione e ai comuni interessati un rapporto sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. 4. Le risorse per l'applicazione degli articoli 4 e 6 trovano copertura sulla componente tariffaria UC4 secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 5. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, qualora gli edifici in questione non ricadono tra quelli indicati all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tali casi, e' sufficiente trasmettere al comune la comunicazione di inizio lavori, se prevista dal regolamento urbanistico dello stesso comune. Si applicano altresi' i commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008.