Art. 2 1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro: a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento; b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale; c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali; d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica; e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione; f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonche' il coordinamento degli enti vigilati; g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero; h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul lavoro, nonche' le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre amministrazioni.