IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158  «Regolamento  recante  norme  per  l'elaborazione   del   metodo
normalizzato per definire la tariffa del  servizio  di  gestione  del
ciclo dei rifiuti urbani»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in  particolare,  la  parte  quarta  recante
norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinanti; 
  Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre  2015,
n. 221, secondo cui «Al fine di dare  attuazione  al  principio  "chi
inquina paga", sancito dall'art. 14 della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre  2008,  entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi
di misurazione puntuale  della  quantita'  di  rifiuti  conferiti  al
servizio  pubblico  o   di   sistemi   di   gestione   caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del
servizio, finalizzati ad attuare  un  effettivo  modello  di  tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati,
svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»; 
  Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui
«i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale  della
quantita' di rifiuti conferiti  al  servizio  pubblico  possono,  con
regolamento di cui all'art. 52 del decreto  legislativo  n.  446  del
1997,  prevedere  l'applicazione  di  una   tariffa   avente   natura
corrispettiva, in luogo della TARI»; 
  Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art.  1
della legge n. 147 del 2013, da cui  si  evince  che  la  misurazione
puntuale della quantita' di rifiuti, e'  finalizzata  ad  attuare  un
modello di tariffa avente natura  corrispettiva,  di  cui  al  citato
comma 668; 
  Considerato che tale tariffa commisurata al servizio  reso  e'  tra
gli  strumenti  economici  piu'  efficaci  per   l'attuazione   della
gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi  dell'art.  179  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Considerato che la  determinazione  puntuale  della  quantita'  dei
rifiuti prodotti dalle  singole  utenze  permette  di  rafforzare  il
principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di: 
    a) sistemi di misurazione puntuale  della  quantita'  di  rifiuti
conferiti dalle utenze al servizio pubblico; 
    b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi
ai criteri di ripartizione del costo del  servizio  in  funzione  del
servizio reso. 
  2. I criteri di cui al comma 1,  sono  finalizzati  ad  attuare  un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
integrale dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
urbani e dei rifiuti  assimilati,  svolto  nelle  forme  ammesse  dal
diritto dell'Unione europea.