Art. 10 Norme transitorie 1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2017 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan