Art. 10 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del  presente  decreto,
hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile  della
tariffa,  adeguano  le  proprie   disposizioni   regolamentari   alle
prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata  in
vigore. 
  Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 aprile 2017 
 
                                            Il Ministro dell'ambiente 
                                               e  della tutela del    
                                              territorio e del mare   
                                                      Galletti        
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan