Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del  presente  decreto  si
intende per: 
    a) «rifiuto urbano residuo - RUR»:  il  rifiuto  residuale  dalla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301); 
    b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a
qualsiasi titolo, una o piu' utenze; 
    c)  «utenza»:  unita'  immobiliari,  locali   o   aree   scoperte
operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre  rifiuti
urbani e/o assimilati  e  riferibili,  a  qualsiasi  titolo,  ad  una
persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»; 
    d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato  a  due  o
piu' utenze per le quali non sia  possibile  la  misurazione  diretta
della quantita' conferita da ciascuna utenza.