Art. 2 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente decreto si intende per: a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301); b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o piu' utenze; c) «utenza»: unita' immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»; d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o piu' utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantita' conferita da ciascuna utenza.