Art. 3 
 
              Identificazione delle utenze, trattamento 
                      e conservazione dei dati 
 
  1. L'identificazione delle utenze avviene  mediante  l'assegnazione
di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza,  secondo  quanto
precisato all'art. 5. 
  2.  Il  trattamento,  la  gestione  e  la  conservazione  dei  dati
personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali». 
  3. Le  infrastrutture  informatiche  di  rilevazione,  misurazione,
elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono
essere strutturate  per  garantire  l'esattezza,  la  disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita', l'inalterabilita' e  la  riservatezza
dei dati  dei  sistemi  e  delle  infrastrutture  stesse,  nel  pieno
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82,  per  permetterne  l'utilizzo  facilitato,  il  riutilizzo  e  la
ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette
a standard di sicurezza certificati.