Art. 4 Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantita' di rifiuti 1. La misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantita' di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. 2. Possono altresi' essere misurate le quantita' di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. 3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'art. 6. 4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantita' conferite.