Art. 4 
 
Criteri per la realizzazione di sistemi per la  misurazione  puntuale
                     della quantita' di rifiuti 
 
  1. La misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti  si
ottiene determinando, come requisito minimo,  il  peso  o  il  volume
della quantita' di RUR  conferito  da  ciascuna  utenza  al  servizio
pubblico di gestione dei rifiuti. 
  2. Possono altresi' essere misurate le quantita' di altre  frazioni
o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i
conferimenti effettuati dagli utenti  presso  i  centri  di  raccolta
comunali. 
  3. I sistemi di misurazione di cui al  comma  1  devono  rispettare
quanto stabilito all'art. 6. 
  4. Per la misurazione di frazioni o  flussi  di  rifiuti  conferiti
diversi da quelli  previsti  al  precedente  comma  1,  sono  ammessi
sistemi semplificati di determinazione delle quantita' conferite.