Art. 5 Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantita' di rifiuto 1. L'identificazione dell'utenza a cui e' associata la misurazione puntuale della quantita' di rifiuto avviene in modalita' diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto e' conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalita' di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi. 2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di: a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti; b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalita' organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo; c) misurare la quantita' di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformita' a quanto stabilito all'art. 6.