Art. 5 
 
Requisiti  minimi  dei  sistemi  di  identificazione  e   misurazione
                 puntuale della quantita' di rifiuto 
 
  1. L'identificazione dell'utenza a cui e' associata la  misurazione
puntuale della quantita' di rifiuto avviene in  modalita'  diretta  e
univoca,  attraverso  idonei  dispositivi  elettronici  di  controllo
integrati  nel  contenitore  o  nel  sacco  con  cui  il  rifiuto  e'
conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi
punti di conferimento quali ad esempio i contenitori  con  limitatore
volumetrico. Il riconoscimento avviene  mediante  il  codice  utenza,
ovvero attraverso altre  modalita'  di  univoca  identificazione  che
permettano di risalire al codice utenza anche attraverso  ad  esempio
il  codice  fiscale  dell'utente  titolare  dell'utenza  e  dei  suoi
familiari conviventi. 
  2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di: 
    a)  identificare  l'utenza  che  conferisce  mediante  un  codice
univocamente   associato   a   tale    utenza    oppure    attraverso
l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti; 
    b)  registrare  il  numero   dei   conferimenti   attraverso   la
rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del
conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a  volume
limitato o degli accessi nei centri comunali di  raccolta  effettuati
da ciascuna  utenza.  I  dispositivi  e  le  modalita'  organizzative
adottate  devono  garantire  la  registrazione  di  ciascun   singolo
conferimento,  associato   all'identificativo   dell'utenza   o   del
contenitore, con indicazione del momento del prelievo; 
    c) misurare la quantita' di rifiuti conferiti, attraverso  metodi
di pesatura diretta o indiretta in  conformita'  a  quanto  stabilito
all'art. 6.