Art. 6 
 
               Misurazione della quantita' di rifiuto 
 
  1. La misurazione della  quantita'  di  rifiuto  conferito  avviene
mediante pesatura diretta, con  rilevazione  del  peso,  o  indiretta
mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da  ciascuna
utenza e puo' essere: 
    a) effettuata a bordo  dell'automezzo  che  svolge  la  raccolta,
attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; 
    b)  effettuata  da  un  dispositivo  in  dotazione  all'operatore
addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore  o
del sacco; 
    c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; 
    d) effettuata presso un centro di raccolta. 
  2. Nei casi di pesatura  diretta,  la  quantita'  di  rifiuti,  per
frazione di rifiuto oggetto di  misurazione  prodotta  dalla  singola
utenza (RIFut), e' calcolata come sommatoria delle registrazioni  del
peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.
Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento per  utenza  (RIFut)
e' determinata dalla formula: RiFut = ΣPESconf. 
  3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei  rifiuti  conferito
e' determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o
dalla capacita'  del  sacco  conferito  ovvero  ritirato  dall'utente
oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori
con limitatore volumetrico. 
  4. Nei casi di registrazione di cui al comma  3,  la  quantita'  di
rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut),
puo' essere calcolata anche come sommatoria del prodotto  del  volume
espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del
sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di  contenitore  con
limitatore volumetrico, moltiplicato  per  il  coefficiente  di  peso
specifico (Kpeso). Pertanto, la quantita' di rifiuto  di  riferimento
per utenza (RIFut) e' determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso. 
  5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento  e  per
ciascuna frazione di  rifiuto,  il  coefficiente  di  peso  specifico
(Kpeso) in  base  alla  densita'  media  dello  specifico  flusso  di
rifiuto, determinata come rapporto tra la quantita' totale di rifiuti
raccolti e la volumetria totale contabilizzata. 
  6. In sede di prima applicazione,  se  non  sono  disponibili  dati
storici appropriati, il coefficiente di peso  specifico  puo'  essere
ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di  rifiuti
di volume predefinito. 
  7. In  caso  di  compresenza  di  sistemi  di  pesatura  diretta  e
indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa  quantita'
di rifiuti conferita dalla singola  utenza  (RIFut),  e'  individuata
mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti  dalle  singole
modalita' di misurazione. 
  8. Sia nel caso di pesatura diretta che di  pesatura  indiretta  le
dotazioni  elettroniche,  i  contenitori  nonche'  gli  strumenti  di
pesatura devono rispettare tutti gli  standard  tecnici  applicabili,
fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4  in  materia  di
protezione dei dati personali  e  di  gestione  informatizzata  degli
stessi.