Art. 6 Misurazione della quantita' di rifiuto 1. La misurazione della quantita' di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e puo' essere: a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; d) effettuata presso un centro di raccolta. 2. Nei casi di pesatura diretta, la quantita' di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), e' calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) e' determinata dalla formula: RiFut = ΣPESconf. 3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito e' determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacita' del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico. 4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantita' di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), puo' essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) e' determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso. 5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densita' media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantita' totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. 6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico puo' essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito. 7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantita' di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), e' individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalita' di misurazione. 8. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonche' gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi.