Art. 7 
 
Determinazione  dei  conferimenti  nel  caso  di   utenze   aggregate
                             domestiche 
 
  1.  Qualora  non  sia  tecnicamente  fattibile  o  conveniente  una
suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini
dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantita' o i volumi
di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti  tra  le
singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero
di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. 
  2. Il riparto tra le singole utenze puo' avvenire anche utilizzando
i  coefficienti  indicati  nella   tabella   2,   «Coefficienti   per
l'attribuzione  della  parte  variabile  della  tariffa  alle  utenze
domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
  3. L'uso dei parametri di cui al  comma  2  e'  ammesso  anche  per
quelle porzioni di territorio in  cui,  per  ragioni  tecniche  o  di
dispersione territoriale  o  di  sostenibilita'  economica,  non  sia
possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.