Art. 7 Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche 1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantita' o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. 2. Il riparto tra le singole utenze puo' avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 e' ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilita' economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.