Art. 9 
 
       Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale 
 
  1. In fase di definizione della parte variabile della  tariffa  per
il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune  puo'  adottare
criteri di ripartizione  dei  costi  commisurati  alla  qualita'  del
servizio reso alla singola utenza,  nonche'  al  numero  dei  servizi
messi a disposizione della  medesima,  anche  quando  questa  non  li
utilizzi. 
  2.  Le  frazioni  avviate  al  riciclaggio  devono  dare  luogo   a
correttivi ai criteri  di  ripartizione  dei  costi.  In  tali  casi,
l'utenza per la quale e'  stato  svolto  il  servizio  di  ritiro  e'
identificata ovvero e'  registrato  il  numero  dei  conferimenti  ai
centri comunali di raccolta,  effettuato  dalla  singola  utenza,  di
frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.