Art. 9 Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale 1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune puo' adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualita' del servizio reso alla singola utenza, nonche' al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi. 2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale e' stato svolto il servizio di ritiro e' identificata ovvero e' registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.