IL DIRETTORE GENERALE 
            per i sistemi di trasporto ad impianti fissi 
                   e il trasporto pubblico locale 
 
  Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la
Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare
un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine  di
regolamentare,   sia    dal    punto    di    vista    tecnico    che
giuridico-amministrativo, l'impianto e l'esercizio  delle  funicolari
aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 363 del 2 ottobre 2015 che nomina i
componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753 riguardante le nuove norme in materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive
modifiche e integrazioni, recante l'approvazione  delle  prescrizioni
tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni; 
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante  le
norme tecniche per la costruzione  e  l'esercizio  delle  sciovie  in
servizio pubblico; 
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n.  400  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stato   emanato   il
regolamento  generale  recante  norme  per  le  funicolari  aeree   e
terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; 
  Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni
tecniche   speciali   per   le   funivie   monofuni   con   movimento
unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli; 
  Visto il decreto dirigenziale del 9  gennaio  2012  concernente  le
«Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche  Speciali  per
le Funivie, nonche' disposizioni in  materia  di  partecipazione  del
personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche
o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico»; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  16  novembre  2012,  n.  337
concernente   «Disposizioni   e   prescrizioni   tecniche   per    le
infrastrutture  degli  impianti  a  fune  adibiti  al  trasporto   di
persone»; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente
le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e  la  manutenzione
delle funi e dei loro attacchi per gli impianti  a  fune  adibiti  al
trasporto pubblico di persone»; 
  Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al  trasporto
di persone; 
  Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.  210  e  successive
modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE  in
materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo
sistema sanzionatorio; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare   in   forma   organica   le
disposizioni  e  le  prescrizioni  tecniche,  sia  nazionali  che  di
recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza degli  impianti
a fune adibiti al trasporto di persone; 
  Visto il parere della Commissione  funicolari  aeree  e  terrestri,
istituita con regio decreto n. 177 del 17 gennaio 1926, nell'adunanza
del 23 giugno 2016 espresso con voto n. 4; 
  Vista la notifica alla Commissione europea n.  2016/0343/I  dell'11
luglio 2016, effettuata dal Ministero  dello  sviluppo  economico  ai
sensi della direttiva UE  2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 settembre 2015; 
  Viste le osservazioni della Commissione europea formulate ai  sensi
dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 e comunicate
dal Ministero dello sviluppo economico con nota  n.  0298703  del  26
settembre 2016; 
  Vista la nota n. RU7013 del 26 ottobre  2016  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi  di
trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale -  con  la
quale sono state recepite le osservazioni della  Commissione  europea
formulate ai sensi dell'art. 5, paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)
2015/1535; 
  Vista la nota n. 0163222 del 2  maggio  2017  del  Ministero  dello
sviluppo economico trasmessa ai fini della regolare conclusione della
procedura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio
e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico
di persone» riportate nell'allegato tecnico, che del presente decreto
costituisce parte integrante. 
  2. Le disposizioni  riportate  nell'allegato  tecnico  al  presente
decreto costituiscono l'articolazione in forma organica  delle  norme
che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune  per
il trasporto delle persone. 
  3. Resta ferma la possibilita'  di  utilizzare  soluzioni  tecniche
diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione
che venga dimostrata la conformita' ai requisiti  essenziali  di  cui
all'Allegato II della Direttiva 2000/9/CE.