IL DIRETTORE GENERALE per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine di regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che giuridico-amministrativo, l'impianto e l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto; Visto il decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 363 del 2 ottobre 2015 che nomina i componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive modifiche e integrazioni, recante l'approvazione delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante le norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli; Visto il decreto dirigenziale del 9 gennaio 2012 concernente le «Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le Funivie, nonche' disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico»; Visto il decreto dirigenziale del 16 novembre 2012, n. 337 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone»; Visto il decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone»; Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio; Ritenuta la necessita' di adottare in forma organica le disposizioni e le prescrizioni tecniche, sia nazionali che di recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; Visto il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con regio decreto n. 177 del 17 gennaio 1926, nell'adunanza del 23 giugno 2016 espresso con voto n. 4; Vista la notifica alla Commissione europea n. 2016/0343/I dell'11 luglio 2016, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; Viste le osservazioni della Commissione europea formulate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 e comunicate dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 0298703 del 26 settembre 2016; Vista la nota n. RU7013 del 26 ottobre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale - con la quale sono state recepite le osservazioni della Commissione europea formulate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535; Vista la nota n. 0163222 del 2 maggio 2017 del Ministero dello sviluppo economico trasmessa ai fini della regolare conclusione della procedura; Decreta: Art. 1 1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone» riportate nell'allegato tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante. 2. Le disposizioni riportate nell'allegato tecnico al presente decreto costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune per il trasporto delle persone. 3. Resta ferma la possibilita' di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione che venga dimostrata la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II della Direttiva 2000/9/CE.