Art. 3 1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sono abrogati, gli articoli 4.1.4, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10 e 4.4.1 del decreto ministeriale 8 marzo 1999, gli articoli 4.3.5, 4.3.13 e 4.7 del decreto ministeriale 15 marzo 1982 n. 706, gli articoli 3.2 e 3.6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, l'art. 32 del decreto ministeriale n. 400/98 e tutte le ulteriori norme incompatibili con il presente decreto. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2017 Il direttore generale: Di Giambattista