Art. 3 
 
  1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Sono abrogati, gli articoli 4.1.4, 4.3.1, 4.3.4,  4.3.7,  4.3.8,
4.3.10 e 4.4.1 del decreto ministeriale 8 marzo  1999,  gli  articoli
4.3.5, 4.3.13 e 4.7 del decreto ministeriale 15 marzo  1982  n.  706,
gli articoli 3.2 e 3.6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1969,  n.
815, l'art.  32  del  decreto  ministeriale  n.  400/98  e  tutte  le
ulteriori norme incompatibili con il presente decreto. 
  3. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 maggio 2017 
 
                               Il direttore generale: Di Giambattista