Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50; Vista, in particolare, la lettera l-bis) del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto-legge, introdotta dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a cio' finalizzati ai comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e l'omogeneita' degli studi; Vista lo schema concordato dal Commissario straordinario e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la stipula della convenzione prevista dal citato art. 1, comma 1, lettera l-bis), n. 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Vista, in particolare, l'appendice 5 al predetto schema di convenzione («Analisi dei costi e quotazione analitica», e in particolare la tabella denominata «Quotazione analitica delle attivita' in convenzione tra Commissario straordinario e Centro MS», e condivisa la valutazione di congruita' dei costi ivi espressa; Ritenuto di dover procedere all'approvazione del predetto schema di convenzione, la cui sottoscrizione avverra' contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza, nonche' a disciplinare le modalita' con cui i comuni provvederanno ad affidare gli incarichi professionali per la predisposizione degli studi di microzonazione sismica, ad approvare gli studi stessi e a percepire e impiegare i relativi finanziamenti; Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, con la quale sono state dettate le regole per l'accesso ai contributi per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici; Rilevato che si approssima la scadenza del termine fissato dall'art. 7, comma 1, della predetta ordinanza n. 13 del 2017 per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, e che e' opportuno disporre una proroga del detto termine in considerazione delle difficolta' registrate nella fase di avvio delle procedure di ricostruzione; Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 20 aprile 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Studi di microzonazione sismica di III livello 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono finalizzate a dotare i comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 di studi di microzonazione sismica di III livello come definiti dagli «Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, da utilizzare per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma. 2. La predisposizione degli studi dovra' avvenire secondo le modalita' stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3907 del 13 novembre 2010, nonche' sulla base dei «Criteri di utilizzo degli studi di microzonazione per la ricostruzione» di cui al documento allegato al n. 1 alla presente ordinanza. L'attivita' viene svolta con il supporto ed il coordinamento scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. L'attivita' di supporto e coordinamento del Centro di microzonazione sismica e' definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema allegato al n. 2 alla presente ordinanza, e che e' sottoscritta fra le parti contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza.