Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e  2,  15,
16, 18 e 50; 
  Vista, in particolare, la lettera l-bis) del comma  1  dell'art.  2
del citato decreto-legge, introdotta  dal  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio  2017,  n.
33, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del  10  aprile  2017,  il
quale prevede che il Commissario straordinario  promuove  l'immediata
effettuazione di un piano finalizzato a dotare i  comuni  individuati
ai sensi dell'art. 1 della microzonazione  sismica  di  III  livello,
come definita  negli  «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione
sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome, disciplinando  con  propria  ordinanza  la
concessione di contributi a cio' finalizzati ai  comuni  interessati,
con oneri a  carico  delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma  3,  entro  il  limite  di  euro  5
milioni, e definendo le relative modalita' e procedure di  attuazione
nel rispetto dei  seguenti  criteri:  1)  effettuazione  degli  studi
secondo i sopra citati  indirizzi  e  criteri,  nonche'  secondo  gli
standard  definiti  dalla  Commissione  tecnica  istituita  ai  sensi
dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907 del 13  novembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi
da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all'art. 36,  comma
2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i
limiti  ivi  previsti,  ad  esperti  di  particolare   e   comprovata
specializzazione  in   materia   di   prevenzione   sismica,   previa
valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento  della   sussistenza   di
un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione  di  studi  di
microzonazione sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui
all'art. 34 ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi e  nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per  l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel  citato  art.  34  e  nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda
di  iscrizione  al  medesimo  elenco;  3)  supporto  e  coordinamento
scientifico  ai   fini   dell'omogeneita'   nell'applicazione   degli
indirizzi e dei criteri nonche' degli standard di cui al numero 1, da
parte del Centro per la  microzonazione  sismica  (Centro  M  S)  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,   sulla   base   di   apposita
convenzione stipulata con il Commissario straordinario,  al  fine  di
assicurare la qualita' e l'omogeneita' degli studi; 
  Vista lo schema concordato  dal  Commissario  straordinario  e  dal
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR)  per  la  stipula  della
convenzione prevista dal citato art. 1, comma 1, lettera  l-bis),  n.
3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Vista,  in  particolare,  l'appendice  5  al  predetto  schema   di
convenzione  («Analisi  dei  costi  e  quotazione  analitica»,  e  in
particolare  la  tabella  denominata  «Quotazione   analitica   delle
attivita' in convenzione tra Commissario straordinario e Centro  MS»,
e condivisa la valutazione di congruita' dei costi ivi espressa; 
  Ritenuto di dover procedere all'approvazione del predetto schema di
convenzione, la  cui  sottoscrizione  avverra'  contestualmente  alla
pubblicazione della presente ordinanza,  nonche'  a  disciplinare  le
modalita' con cui i comuni provvederanno ad  affidare  gli  incarichi
professionali per la predisposizione degli  studi  di  microzonazione
sismica, ad approvare gli studi stessi e a percepire  e  impiegare  i
relativi finanziamenti; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, con la quale sono state
dettate le regole per l'accesso ai contributi per gli  interventi  di
riparazione,  ripristino  e  ricostruzione  degli  immobili  ad   uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici; 
  Rilevato  che  si  approssima  la  scadenza  del  termine   fissato
dall'art. 7, comma 1, della predetta ordinanza n. 13 del 2017 per  la
presentazione delle domande  di  accesso  ai  contributi,  e  che  e'
opportuno disporre una proroga del detto  termine  in  considerazione
delle difficolta' registrate nella fase di avvio delle  procedure  di
ricostruzione; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 20 aprile 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Studi di microzonazione sismica di III livello 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre
2016, n.  229,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45,  sono  finalizzate  a  dotare  i  comuni  di  cui
all'art. 1 del citato decreto-legge n.  189  del  2016  di  studi  di
microzonazione sismica di III livello come definiti dagli  «Indirizzi
e criteri per la micro zonazione sismica» approvati  il  13  novembre
2008 dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome,  da
utilizzare per la pianificazione e la progettazione  esecutiva  nelle
aree maggiormente colpite dal sisma. 
  2. La  predisposizione  degli  studi  dovra'  avvenire  secondo  le
modalita' stabilite nel documento di indirizzi di cui al  comma  1  e
degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai  sensi
dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 3907 del 13 novembre 2010,  nonche'  sulla  base
dei «Criteri  di  utilizzo  degli  studi  di  microzonazione  per  la
ricostruzione» di cui al documento allegato al  n.  1  alla  presente
ordinanza.  L'attivita'  viene  svolta  con   il   supporto   ed   il
coordinamento scientifico del Centro per  la  microzonazione  sismica
(CMS)  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR),  ai   sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del  decreto-legge  n.
189 del 2016. 
  3.  L'attivita'  di  supporto  e  coordinamento   del   Centro   di
microzonazione  sismica  e'   definita   da   apposita   convenzione,
predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis),  punto  3,
del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema  allegato  al  n.  2
alla  presente  ordinanza,  e  che  e'  sottoscritta  fra  le   parti
contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza.