Art. 5 Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi 1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione come stabilito all'art. 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell'ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'Unione europea, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell'ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'Unione europea, ed essere iscritti nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco. 2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum: di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico; di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell'incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» (IMCS 2008), specificando il comune o i comuni in cui lo studio e' stato effettuato; di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti; di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale; di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS. 3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, societa' di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le societa' di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, in mancanza, attestare il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come gia' previsto al precedente comma 1 e di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco. 4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, societa' di ingegneria o geologia, studio associato puo' essere affidatario di non piu' di cinque studi di microzonazione.