Art. 5 
 
      Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi 
 
  1. I professionisti affidatari degli  incarichi  devono  possedere,
oltre  alla  specializzazione  ed  alla  esperienza  maturata   nella
elaborazione di  analoghi  studi  di  microzonazione  come  stabilito
all'art. 4, comma 3, la laurea magistrale  in  scienze  geologiche  o
titolo  equipollente  con  iscrizione  alla  sezione  A   dell'ordine
professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in  caso  di
residenza in altro Stato membro  dell'Unione  europea,  o  la  laurea
magistrale in ingegneria o titolo equipollente  con  iscrizione  alla
sezione  A  dell'ordine   professionale   degli   ingegneri,   o   al
corrispondente organismo in caso di residenza in altro  Stato  membro
dell'Unione europea, ed  essere  iscritti  nell'elenco  speciale  dei
professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del  2016.
In mancanza di tale iscrizione i  professionisti  possono  attestare,
nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati  nel
citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi  del  comma  2  ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco. 
  2. I professionisti affidatari  devono  dimostrare,  come  previsto
dall'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18  aprile
2016,  n.  50,  attraverso  la  presentazione   di   un   dettagliato
curriculum: 
    di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico; 
    di avere partecipato alla realizzazione di, e  aver  sottoscritto
in  quanto  (co-)titolare  dell'incarico,  almeno   uno   studio   di
microzonazione sismica  secondo  gli  «Indirizzi  e  criteri  per  la
microzonazione sismica» (IMCS  2008),  specificando  il  comune  o  i
comuni in cui lo studio e' stato effettuato; 
    di avere comprovata esperienza  nell'utilizzo  di  strumentazione
geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti; 
    di avere comprovata esperienza in analisi numeriche  di  risposta
sismica locale; 
    di  avere  comprovata   esperienza   nell'utilizzo   di   sistemi
informativi geografici, con particolare riferimento  alla  produzione
di cartografia tecnica in ambiente GIS. 
  3. Oltre ai professionisti  di  cui  al  comma  2,  possono  essere
affidatari della realizzazione degli studi  di  microzonazione  anche
associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese,
societa' di ingegneria o geologia, studi associati che  prevedano  la
presenza al loro interno di tecnici  in  possesso  dei  requisiti  di
esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di  laurea
magistrale  in  scienze  geologiche  o   in   ingegneria   o   titoli
equipollenti ed  iscritti  nelle  sezioni  A  dei  rispettivi  ordini
professionali. In tal caso anche le  associazioni,  i  raggruppamenti
temporanei,  le  societa'  di  ingegneria  e  geologia  e  gli  studi
associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, in  mancanza,  attestare
il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale  come
gia' previsto al precedente comma 1 e di aver presentato  domanda  di
iscrizione al medesimo elenco. 
  4. Ciascun esperto, associazione di professionisti,  raggruppamento
temporaneo di imprese, societa'  di  ingegneria  o  geologia,  studio
associato puo' essere affidatario di non  piu'  di  cinque  studi  di
microzonazione.