Art. 6 Erogazione dei fondi 1. Il finanziamento di cui all'art. 3 viene erogato al comune con le seguenti modalita': a) il 40% entro quindici giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto; b) il 60% entro quindici giorni dall'avvenuta verifica di conformita' finale dello studio da parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 2, comma 2. 2. I comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalita' stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.