Art. 6 
 
                        Erogazione dei fondi 
 
  1. Il finanziamento di cui all'art. 3 viene erogato al  comune  con
le seguenti modalita': 
    a)  il  40%  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione   alla
struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto; 
    b)  il  60%  entro quindici  giorni  dall'avvenuta  verifica   di
conformita' finale dello studio da parte del gruppo di lavoro di  cui
all'art. 2, comma 2. 
  2.  I  comuni  provvedono  alla  erogazione  dei  contributi   agli
affidatari  degli  studi  di  microzonazione  secondo  le   modalita'
stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.