Art. 7 Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori 1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Tale termine e' prorogato di ulteriori trenta giorni per i comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i comuni abbiano provveduto, i presidenti delle regioni - vice commissari si sostituiscono ai comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all'affidamento degli incarichi. 3. Entro 150 giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di micro zonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al gruppo di lavoro di cui all'art. 2 per la verifica finale di conformita' che deve avvenire nei successivi dieci giorni. 4. Non appena concluse le verifiche di conformita' il gruppo di lavoro ne comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle regioni gli studi di microzonazione riferiti ai comuni di rispettiva competenza. La consegna puo' avvenire anche in piu' soluzioni, in relazione all'avanzamento delle verifiche di conformita'. 5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attivita' di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio. 6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.