Art. 7 
 
          Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori 
 
  1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all'art.  36,  comma
2, lettera a),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1  e
3 dell'art. 5  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente ordinanza. Tale termine e'  prorogato  di  ulteriori  trenta
giorni per i comuni che utilizzano la procedura di cui  all'art.  36,
comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. 
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i  comuni  abbiano
provveduto,  i  presidenti  delle  regioni  -  vice   commissari   si
sostituiscono  ai  comuni  inadempienti,  e   nei   quindici   giorni
successivi provvedono all'affidamento degli incarichi. 
  3. Entro 150 giorni dall'affidamento  degli  incarichi  i  soggetti
affidatari,  coadiuvati  dal  Centro  di  micro  zonazione   sismica,
eseguono gli studi e li consegnano al  committente  che,  nei  cinque
giorni successivi, provvede ad inviarli al gruppo di  lavoro  di  cui
all'art. 2 per la verifica finale di conformita'  che  deve  avvenire
nei successivi dieci giorni. 
  4. Non appena concluse le verifiche di  conformita'  il  gruppo  di
lavoro ne comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai  fini
dell'erogazione del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b), e consegna alle regioni gli studi di microzonazione  riferiti  ai
comuni di rispettiva competenza. La consegna puo' avvenire  anche  in
piu' soluzioni,  in  relazione  all'avanzamento  delle  verifiche  di
conformita'. 
  5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per  le  attivita'
di pianificazione e di progettazione  che  si  svolgono  nel  proprio
territorio. 
  6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti  degli  studi  nei
propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli
interventi di ricostruzione.