IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  secondo  cui   per   il
quadriennio  2010-2013  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie, incluse  le  agenzie  fiscali,  gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di  cui  all'art.  70
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per
ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle  procedure   di
mobilita', ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di  quella  relativa  al  personale
cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20  per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  possono  procedere,  per
l'anno 2014, ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di
ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad  assumere
e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018.  Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  al  comparto  della  scuola  e  alle
universita' si applica la normativa di settore; 
  Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
secondo cui le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1  e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per  gli  anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato
di qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di
personale corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al  medesimo  personale
cessato nell'anno  precedente.  Per  il  personale  delle  qualifiche
dirigenziali, al netto delle posizioni rese  indisponibili  ai  sensi
del precedente comma 219 del medesimo art. 1, e' assicurato nell'anno
2016 il turn over nei limiti delle capacita' assunzionali; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le
assunzioni sono autorizzate con il decreto  e  le  procedure  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione  del  fabbisogno,  corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere  dall'anno  2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale  stabilisce  che  qualora  per  ciascun  ente   le   assunzioni
effettuabili in riferimento  alle  cessazioni  intervenute  nell'anno
precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le
quote non utilizzate possono essere  cumulate  con  quelle  derivanti
dalle   cessazioni   relative   agli   anni   successivi,   fino   al
raggiungimento dell'unita'; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n.  112  del  2008,
secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato, nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari  a  quella
relativa al  personale  cessato  dal  servizio  nel  corso  dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a  quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
assunzionale e' fissata nella misura  del  venti  per  cento  per  il
triennio 2012-2014, del cinquanta per  cento  nell'anno  2015  e  del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
secondo cui nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore  e  piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita  dal  personale
con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
l'Agenzia italiana del farmaco puo' bandire, in deroga alle procedure
di mobilita' di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  nonche'  di  ogni
altra procedura per l'assorbimento del  personale  in  esubero  dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei  posti  disponibili  nella
propria dotazione organica,  procedure  concorsuali,  per  titoli  ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato  di  personale,  con  una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il  personale  non
di ruolo che, alla data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,  presso  la
stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione,
negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80  unita'  per  ciascun
anno, e comunque nei limiti della dotazione organica come determinata
dal comma 1 del medesimo art. 9-duodecies; 
  Viste le deliberazioni del C.d.A. dell'Agenzia italiana del farmaco
n. 6 del 3 febbraio 2016 e n. 12 dell'8 aprile 2016, recanti la nuova
dotazione organica dell'Agenzia, approvate ai sensi dell'art. 22  del
decreto ministeriale 20 settembre 2004 dal Ministro della salute, con
il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  nonche'  la
deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia italiana del farmaco n. 36  del
7 luglio 2016, recante la programmazione triennale del fabbisogno  di
personale 2016-2018, approvata ai sensi dell'art. 22,  comma  3,  del
citato decreto ministeriale 20 settembre 2004; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
secondo cui gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio
economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione  dell'art.  2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Ai  fini  delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'art.  1,  comma  505,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui, per
quanto riguarda le spese di personale,  le  predette  amministrazioni
adeguano  le  proprie  politiche  ai  principi  di   contenimento   e
razionalizzazione di cui alla medesima legge; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in  particolare  l'art.
1, comma 368, che ha apportato modifiche all'art.  4,  comma  4,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo che l'efficacia delle
graduatorie  dei   concorsi   pubblici   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, vigenti alla data di entrata in  vigore  del  predetto
decreto-legge, relative alle  amministrazioni  pubbliche  soggette  a
limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.
244, secondo cui l'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente  alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle
assunzioni, e' prorogata al  31  dicembre  2017,  ferma  restando  la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e,
per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della
graduatoria  ai  sensi  dell'art.  35,  comma   5-ter   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee  necessita'  organizzative  adeguatamente   motivate;   b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate  a  partire  dal  1º  gennaio
2007, relative alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un
criterio di equivalenza; 
  Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  n.  101  del
2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio  2014,  il  reclutamento
dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali  comuni  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  si
svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di
imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi  unici  sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza   pubblica,   anche   avvalendosi   della   Commissione   per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,
previa  ricognizione  del  fabbisogno   presso   le   amministrazioni
interessate, nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  in  materia  di
assunzioni a tempo indeterminato; 
  Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge  28  dicembre
2015, n. 208; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014, secondo
cui le risorse per le assunzioni prorogate  ai  sensi  del  comma  1,
lettera b) e del comma 2, per le  quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  non   e'   stata   presentata   alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere,  sono  destinate,  previa  ricognizione  da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore  del  personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino  delle  funzioni  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono  fatte  salve,  in  ogni
caso,  le  assunzioni  in  favore  dei  vincitori  di  concorso,  del
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e di quello non amministrativo degli enti di ricerca; 
  Visto l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, secondo cui
per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilita'
in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le ordinarie  facolta'  di  assunzione  previste  dalla
normativa  vigente  sono  ripristinate  nel  momento   in   cui   nel
corrispondente ambito regionale e'  stato  ricollocato  il  personale
interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al
comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante
autorizzazione  delle  assunzioni  secondo  quanto   previsto   dalla
normativa vigente; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto l'art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.
244,  che  ha  apportato  modifiche  all'art.   1,   comma   2,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  prevedendo
conseguentemente che il termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di  cui  all'art.  3,  comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'art. 66, commi 9-bis, 13,  13-bis  e  14,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato  al  31
dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.
244,  che  ha  apportato  modifiche  all'art.   1,   comma   2,   del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.  11,  prevedendo
conseguentemente che, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 227, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  il  termine  per
procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato,
relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014  e  2015,
previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, e dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,  possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2017; 
  Viste le richieste e  le  note  integrative  delle  amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento; 
  Considerato  lo   stato   di   avanzamento   delle   procedure   di
ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta
e dell'ente strumentale alla Croce  rossa  italiana,  nonche'  tenuto
conto  della  necessita'  delle  professionalita'  richieste  per  le
esigenze   delle   amministrazioni    destinatarie    del    presente
provvedimento, valutate in coerenza con gli obiettivi e le  priorita'
di Governo; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  On.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzata  ad
avviare  procedure  di   reclutamento   e   ad   assumere   a   tempo
indeterminato,  sulle  cessazioni  dell'anno  2012 -   budget   2013,
dell'anno  2013 -  budget  2014,  dell'anno  2014 -  budget  2015   e
dell'anno 2015 -  budget  2016,  unita'  di  personale  di  qualifica
dirigenziale e non dirigenziale, come  da  Tabella  1  allegata,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento.   Nella
medesima Tabella 1 si da'  conto,  altresi',  dell'utilizzazione  del
budget con riferimento alla mobilita' del  personale  degli  enti  di
area vasta e dell'ente strumentale  alla  Croce  rossa  italiana,  ai
sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri -  ruolo  Protezione
civile e' autorizzata ad  avviare  procedure  di  reclutamento  e  ad
assumere a tempo indeterminato,  sulle  cessazioni  dell'anno  2014 -
budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unita'  di  personale  di
qualifica dirigenziale e non  dirigenziale,  come  da  Tabella  1-bis
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.