Art. 11 Istituto nazionale della previdenza sociale 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unita' di personale non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.