Art. 11 
 
 
             Istituto nazionale della previdenza sociale 
 
  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato  ad
avviare  procedure  di   reclutamento   e   ad   assumere   a   tempo
indeterminato,  sulle  cessazioni  dell'anno  2011 -   budget   2012,
dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget  2014,  unita'
di personale non dirigenziale,  come  da  Tabella  11  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.