Art. 23 Vincoli connessi alla mobilita' 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento sono consentite a condizione che le amministrazioni provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di mobilita' disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015. 2. Con successive rimodulazioni si procedera' alla ricognizione delle facolta' di assunzione relative ai budget 2015 e 2016 utilizzate dalle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento per le procedure di mobilita' del personale degli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, fatte salve le ricognizioni gia' effettuate con il presente provvedimento.