Art. 24 Disposizioni generali 1. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati: a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1ยบ gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 2. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento e', altresi', subordinato alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: a) delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013; b) per il personale di qualifica dirigenziale, alla riconducibilita' delle procedure concorsuali alle previsioni di cui all'art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015. 3. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni. 4. Per il personale di qualifica dirigenziale, le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, infine, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.