Art. 24 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
101  del  2013,  che  l'avvio  delle  procedure  concorsuali   e   lo
scorrimento delle graduatorie di  altre  amministrazioni  autorizzati
con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi  speciali,
sono subordinati: 
    a)   all'avvenuta   immissione   in   servizio,   nella    stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
    b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati
nelle proprie graduatorie  vigenti  e  approvate  a  partire  dal  1ยบ
gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo
un criterio di equivalenza. 
  2. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il  presente
provvedimento e', altresi', subordinato alla verifica, da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato: 
    a) delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali con
riferimento alle  previsioni  dell'art.  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge n. 101 del 2013; 
    b)   per   il   personale   di   qualifica   dirigenziale,   alla
riconducibilita' delle procedure concorsuali alle previsioni  di  cui
all'art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015. 
  3. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati
con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti  in  dotazione  organica,
tanto alla data di emanazione  del  bando,  quanto  alla  data  delle
assunzioni. 
  4. Per  il  personale  di  qualifica  dirigenziale,  le  assunzioni
autorizzate  con   il   presente   provvedimento   restano,   infine,
subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 219
e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.