Art. 25 Rimodulazioni 1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento. 2. Con le modalita' di cui al comma 1 si procedera', altresi', all'autorizzazione delle assunzioni e dell'eventuale avvio di procedure concorsuali a valere sulle risorse residue dei budget approvati con il presente provvedimento.