Art. 25 
 
 
                            Rimodulazioni 
 
  1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per
unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  o  profili  diversi
rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando
quanto  previsto  dall'art.  23,  possono   avanzare   richiesta   di
rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione
ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,   che
valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle
risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento. 
  2. Con le modalita' di cui al  comma  1  si  procedera',  altresi',
all'autorizzazione  delle  assunzioni  e  dell'eventuale   avvio   di
procedure concorsuali a  valere  sulle  risorse  residue  dei  budget
approvati con il presente provvedimento.