IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 1991; Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella Causa C-565/10, che ha condannato l'Italia per violazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014 - Causa C-85/13, che ha condannato l'Italia per la violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, relativa alla destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione a coprire gli interventi che attengono ai settori del collettamento e depurazione delle acque nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia); Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'art. 7, comma 7, che prevede la possibilita' di procedere, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, attivando la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo prevista dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso appositi Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali, ai sensi del citato art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, si e' proceduto alla nomina di vari Commissari straordinari con il compito di provvedere alla progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori relativi agli interventi da eseguirsi negli agglomerati, soggetti alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, rispettivamente oggetto delle condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/19) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/2013); Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in particolare, l'art. 2, con il quale si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere mediante gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne, non ancora dichiarati conformi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge; Vista la tabella acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale sono riportati gli agglomerati oggetto delle richiamate procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034; Tenuto conto che e' necessario, pertanto, nominare un Commissario straordinario unico, ai sensi del comma 1, del richiamato art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016; Visto il curriculum vitae del prof. Enrico Rolle; Ritenuto che il prof. Rolle sia in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate; Vista la dichiarazione resa dal prof. Enrico Rolle in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita', ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; Sentiti i Presidenti delle regioni interessate, come previsto dal menzionato art. 2, comma l, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario unico 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Enrico Rolle e' nominato Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Il Commissario straordinario resta in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente provvedimento.