IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio  del  21  maggio  1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista,  in  particolare,  la  parte  terza  del  predetto   decreto
legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra  l'altro,  le  norme  di
recepimento della citata  direttiva  comunitaria  91/271/CEE  del  21
maggio 1991; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
19 luglio 2012 nella Causa C-565/10, che ha condannato  l'Italia  per
violazione degli articoli 3, 4 e 10 della  direttiva  91/271/CEE  del
Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle  acque
reflue urbane; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
10 aprile 2014 - Causa C-85/13, che ha  condannato  l'Italia  per  la
violazione della direttiva 91/271/CEE del  Consiglio  del  21  maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Vista la delibera CIPE n. 60 del  30  aprile  2012,  relativa  alla
destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  a  coprire  gli
interventi che attengono ai settori del collettamento  e  depurazione
delle acque nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia); 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   e,   in
particolare, l'art. 7,  comma  7,  che  prevede  la  possibilita'  di
procedere, al fine di accelerare la progettazione e la  realizzazione
degli   interventi   necessari   all'adeguamento   dei   sistemi   di
collettamento, fognatura e depurazione,  attivando  la  procedura  di
esercizio del potere sostitutivo del  Governo  prevista  dall'art.  8
della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  anche  attraverso  appositi
Commissari straordinari  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  con  i
quali, ai sensi del citato art. 7,  comma  7,  del  decreto-legge  12
settembre  2014,  n.  133,  si  e'  proceduto  alla  nomina  di  vari
Commissari  straordinari  con   il   compito   di   provvedere   alla
progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori  relativi  agli
interventi da eseguirsi negli agglomerati, soggetti alle procedure di
infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, rispettivamente oggetto delle
condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea del  19  luglio
2012 (causa C-565/19) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/2013); 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  27  febbraio  2017,  n.   18,   e,   in
particolare, l'art. 2, con il quale si stabilisce che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti  i  Presidenti  delle
regioni interessate, e' nominato un unico  Commissario  straordinario
del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione,    di    comprovata    esperienza    gestionale    e
amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di
interessi, al fine  di  evitare  l'aggravamento  delle  procedure  di
infrazione in essere mediante gli interventi necessari sui sistemi di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  delle  acque   reflue   in
relazione agli  agglomerati  oggetto  delle  predette  condanne,  non
ancora dichiarati conformi alla data  dell'entrata  in  vigore  dello
stesso decreto-legge; 
  Vista la tabella acquisita  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  nella  quale  sono  riportati  gli
agglomerati oggetto  delle  richiamate  procedure  di  infrazione  n.
2004/2034 e n. 2009/2034; 
  Tenuto conto che e' necessario, pertanto, nominare  un  Commissario
straordinario unico, ai sensi del comma 1, del richiamato art. 2, del
decreto-legge n. 243 del 2016; 
  Visto il curriculum vitae del prof. Enrico Rolle; 
  Ritenuto che il prof. Rolle sia in possesso di  capacita'  adeguate
alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli  professionali  e
alle esperienze maturate; 
  Vista la dichiarazione resa dal prof. Enrico Rolle in  ordine  alla
insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita',  ai
sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8  aprile  2013,
n. 39, nonche' di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di
interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; 
  Sentiti i Presidenti delle regioni interessate, come  previsto  dal
menzionato art. 2, comma l, del decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.
243; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  on.  Maria  Elena  Boschi  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Nomina del Commissario unico 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella legge  27  febbraio
2017,  n.  18,  il  prof.  Enrico  Rolle  e'   nominato   Commissario
straordinario unico per il coordinamento  e  la  realizzazione  degli
interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento,  nel  minor  tempo
possibile,  alle  sentenze  di  condanna  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10)  e
il 10 aprile 2014  (causa  C-85/13),  in  materia  di  collettamento,
fognatura  e  depurazione  delle   acque   reflue.   Il   Commissario
straordinario resta in carica per un triennio a decorrere dalla  data
del presente provvedimento.