Art. 2 
 
                    Compiti del Commissario unico 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario  unico,  al  fine   di   evitare
l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, effettua  gli
interventi  necessari  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e
depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati  oggetto
delle condanne, di cui alla tabella allegata, non  ancora  dichiarati
conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, ivi inclusa la gestione degli impianti  fino  a  quando
l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso  conforme  a  quanto
stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per
un periodo non superiore a due anni  dal  collaudo  definitivo  delle
opere. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto,
il Commissario straordinario unico predispone, ai sensi dell'art.  2,
comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,  un  sistema  di
qualificazione  dei  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  per  la
predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di
progettazione, di  importo  inferiore  a 1  milione  di  euro,  degli
interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento,  fognatura  e
depurazione degli  agglomerati  urbani  oggetto  delle  procedure  di
infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo e' trasmesso  entro
sessanta  dalla  predisposizione,   anche   per   posta   elettronica
certificata (pec), all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  per  le
verifiche di competenza. 
  3. Il Commissario presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma
2 del citato decreto-legge 29 dicembre  2016,  n.  243,  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  relazione
sullo  stato  di  attuazione  degli  interventi  e  sulle  criticita'
eventualmente riscontrate.  La  relazione  e'  inviata  dal  medesimo
Ministro alle Camere  per  l'inoltro  alle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia. 
  4. Al Commissario straordinario unico  si  applicano,  inoltre,  le
previsioni di cui  ai  commi  2-ter,  4,  5  e  6  dell'art.  10  del
decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai  commi
5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164.