Art. 2 Compiti del Commissario unico 1. Il Commissario straordinario unico, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne, di cui alla tabella allegata, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere. 2. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Commissario straordinario unico predispone, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a 1 milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo e' trasmesso entro sessanta dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata (pec), all'Autorita' nazionale anticorruzione, per le verifiche di competenza. 3. Il Commissario presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 4. Al Commissario straordinario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.