Art. 4 
 
           Segreteria tecnica, risorse umane e strumentali 
 
  1. Il Commissario unico si avvale, per il  triennio  2017-2019,  ai
sensi dell'art. 2, comma 10, del menzionato decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, di una segreteria tecnica composta da  non  piu'  di  6
membri, nominati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  scelti  tra  soggetti  dotati  di
comprovata pluriennale  esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore
dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.  Con  il  medesimo
decreto  e'  determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
ciascun  componente  della  segreteria,  nei  limiti  di  una   spesa
complessiva per il compenso dei membri della segreteria  tecnica  non
superiore a 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2017-2019,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione,  di
cui all'art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Il Commissario unico si avvale altresi', ai sensi  dell'art.  2,
comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, sulla base
di apposite convenzioni, di societa' in house  delle  amministrazioni
centrali dello Stato, dotate di specifica competenza  tecnica,  degli
enti del Sistema nazionale a rete per  la  protezione  dell'ambiente,
istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132,  delle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che  operano
nelle aree di intervento, utilizzando  risorse  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della  finanza  pubblica.  Gli  oneri  di  cui  alle  suddette
convenzioni sono poste a carico dei quadri economici degli interventi
da realizzare.