IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante:  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,   recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; 
  Visti, in particolare, il comma 2, dell'art.  5  del  sopra  citato
decreto-legge n. 343/2001, ove e'  previsto  che  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  predisponga  gli  indirizzi  operativi  dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi
nazionali di soccorso e i piani per  l'attuazione  delle  conseguenti
misure di emergenza, nonche' il comma 5 del medesimo art.  5  ove  e'
previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolga
alle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,  delle
regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali  e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni  necessarie
al raggiungimento delle predette finalita'; 
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione  europea  2001/792/EC,
Euratom, del 23 ottobre 2001 che istituisce un Meccanismo comunitario
di  protezione  civile  riformulata  dalla  decisione  del  Consiglio
dell'Unione europea 2007/779/EC, Euratom dell'8 novembre 2007; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/EU del Parlamento e  del  Consiglio
dell'Unione europea del 17 dicembre 2013 sul Meccanismo  unionale  di
protezione civile con lo scopo  di  rafforzare  la  cooperazione  tra
l'Unione e gli Stati membri al fine di  facilitare  il  coordinamento
nel campo della protezione civile e volto  a  migliorare  l'efficacia
dei sistemi di  prevenzione,  preparazione  e  risposta  ai  disastri
naturali e antropici; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  4  novembre  2002,  n.   245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 10; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008 concernente: «Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009,
n. 36; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008 concernente: «Organizzazione e funzionamento di sistema
presso la Sala situazione Italia del  Dipartimento  della  protezione
civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n.
41; 
  Tenuto conto della partecipazione dell'Italia alla XXIII Session of
the Assembly dell'Intergovernmental  Oceanographic  Commission  (IOC)
coordinata dall'UNESCO (Parigi, 21-30 giugno 2005) e della  decisione
dell'UNESCO di avviare la  realizzazione  del  programma  ICG/NEAMTWS
(Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami  Early  Warning
and  Mitigation   System   in   the   North-eastern   Atlantic,   the
Mediterranean and Connected Seas); 
  Tenuto conto dell'adesione italiana al programma ICG/NEAMTWS (2009)
ratificata dall'UNESCO con  la  richiesta,  inviata  al  Dipartimento
della protezione civile -  quale  capofila  nazionale  -  tramite  il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
individuare uno Tsunami Warning Focal Point  (TWFP)  ed  uno  Tsunami
National Contact (TNC); 
  Tenuto conto  della  proposta  italiana  di  realizzare  un  centro
nazionale ed uno regionale di allerta tsunami, presentata alla  sesta
riunione plenaria del programma IGC/NEAMTWS (Istanbul, Turchia  11-13
novembre 2009); 
  Tenuto conto che l'Italia, attraverso la nota della  rappresentanza
permanente dell'Italia presso UNESCO del 23 maggio 2013 (prot.  538),
ha individuato le figure di National Tsunami Warning Center (NTWC)  e
di  Tsunami  Warning  Focal  Point  (TWFP)  in  carico   all'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia e quella  di  Tsunami  National
Contact (TNC), in carico al Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n.  381  istitutivo
dell'Istituto nazionale di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)  ed  i
compiti ad esso affidati all'art. 2 commi 1, 2 e 3 e sulla  base  del
nuovo Statuto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (21
marzo 2011) e in particolare  per  quanto  previsto  in  «Missione  e
obiettivi di ricerca» all'art. 2 punti 1b e 1d; 
  Considerato il decreto legislativo n. 381/1999, art.  2,  comma  1,
lettera c), che assegna all'INGV il coordinamento delle reti sismiche
regionali e locali, i cui dati sono utili per meglio caratterizzare i
fenomeni sismici sul territorio nazionale e nelle aree limitrofe; 
  Tenuto conto che il Dipartimento e  l'INGV  hanno  formalizzato  un
Accordo-Quadro decennale, rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012,  volto  a
favorire agilita' e dinamicita' dei rapporti tra le parti, seguendo i
principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalita'  della
pubblica  amministrazione,  per   il   perseguimento   di   obiettivi
d'interesse pubblico, con  attivita'  di  lungo  termine  per  comuni
finalita' di partenariato; 
  Considerato  che,  tra  le  attivita'  elencate   nell'Allegato   B
(Potenziamento  delle  attivita'  di  servizio)  dell'Accordo-Quadro,
figura anche la realizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  per
l'allerta tsunami nel Mediterraneo centrale (obiettivo OS1:  fase1  e
obiettivo OS2: fase 2); 
  Visto che in base al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  14  settembre  2012  relativo  alla  «Definizione  dei
principi per  l'individuazione  e  il  funzionamento  dei  Centri  di
Competenza» l'INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e
l'ISPRA  -  Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
ambientale  sono  individuati  quali   Centri   di   competenza   del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto  lo  Statuto   dell'Istituto   nazionale   di   geofisica   e
vulcanologia, emanato con decreto del Presidente del 21  marzo  2011,
n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale del 19 aprile 2011 n. 90, nello specifico l'art.  2,
comma 1, lettera d) il  quale  sancisce  che  l'INGV  in  particolare
«svolge,  per  conto  dello  Stato,  secondo  la  normativa  vigente,
funzioni di monitoraggio  di  fenomeni  geofisici  e  geochimici  con
particolare  riguardo  alla  sorveglianza   dell'attivita'   sismica,
vulcanica  e  dei  maremoti  nel  territorio  nazionale  e  nell'area
mediterranea»; 
  Visto che l'INGV ha costituito, con proprio decreto n. 405 in  data
27 novembre 2013, presso il proprio Istituto  un  Centro  di  allerta
tsunami (CAT), con il compito di realizzare e  rendere  operativo  il
servizio di sorveglianza per l'allerta da maremoti e  predisporre  la
mappa di pericolosita' da maremoti per le coste italiane; 
  Visto il decreto n.  2/2014  del  direttore  del  Centro  nazionale
terremoti  dell'INGV  sull'organizzazione  del  Centro   di   allerta
tsunami, in cui vengono definiti gli obiettivi e  istituito  l'organo
di coordinamento (prot. gen. INGV del 6 febbraio 2014); 
  Visto lo Statuto dell'ISPRA - Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale, approvato con decreto  ministeriale  0000356
del 9 dicembre 2013 del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con il Ministero delle  economie  e
delle finanze, nello specifico: l'art. 1, comma 1 che definisce ISPRA
«ente pubblico di ricerca», l'art. 2, comma 1 che  stabilisce  tra  i
compiti istituzionali di ISPRA lo svolgimento di attivita' di ricerca
e sperimentazione, attivita' conoscitiva, di controllo,  monitoraggio
e valutazione; attivita' di consulenza strategica, assistenza tecnica
e scientifica, l'art. 2, comma 5, lettera b)  per  il  quale,  tra  i
compiti di consulenza e di assistenza in capo  all'Istituto,  debbano
essere  fornite  consulenza  strategica  e   assistenza   tecnica   e
scientifica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, ad altre amministrazioni dello Stato  e  alle  regioni,  in
materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale; 
  Visti i compiti istituzionali dell'ISPRA in termini di rilevamento,
validazione,   archiviazione   e   pubblicazione   delle    grandezze
climatiche,  idrologiche  e  idrografiche  interessanti  il  reticolo
idrografico  superficiale  e  sotterraneo,  le   lagune,   il   clima
marittimo, i livelli marini ed i litorali,  per  quanto  riguarda  le
funzioni  individuate  dalla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  non
modificate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e trasferite
ad APAT con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  e  quindi  ad
ISPRA con il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto che il 16  gennaio  2014  il  Dipartimento  della  protezione
civile (DPC) e l'INGV hanno sottoscritto una nota di intenti  per  la
costruzione delle procedure di scambio dati e messaggi tra  l'INGV  e
il DPC nell'ambito delle prime attivita' del National Tsunami Warning
Centre (NTWC) italiano; 
  Visto che la Rete mareografica nazionale e' costituita da  stazioni
di rilevamento orientate alla misura della marea site nei  principali
porti italiani e da alcune stazioni sperimentali per  la  misura  del
livello marino in tempo reale; 
  Visto che il Dipartimento della protezione civile  annovera  tra  i
propri compiti d'istituto la  costruzione  e  gestione  di  una  rete
statale di monitoraggio  accelerometrico  del  territorio  e  che  ha
pertanto realizzato e  gestisce  la  Rete  accelerometrica  nazionale
(RAN), costituita  da  postazioni  distribuite  nelle  zone  sismiche
nazionali; 
  Considerata  l'esigenza  di  declinare  a  livello   nazionale   le
procedure di allertamento rispetto a quanto previsto nell'ambito  del
programma NEAMTWS, ai fini di una distribuzione della messaggistica e
di una conseguente attivazione del Sistema  di  protezione  civile  a
fronte di eventi di maremoto generati da sisma; 
  Considerata  l'esigenza  di  ottimizzare   le   infrastrutture   di
comunicazione dei messaggi e le capacita' tecniche di allertamento; 
  Considerata l'esigenza di far confluire all'ISPRA i rilevamenti del
clima marino in  tempo  reale  effettuati  anche  da  altri  soggetti
pubblici e privati le cui strumentazioni di  misura  rispondano  agli
standard della Rete mareografica nazionale; 
  Considerato  che  dal  mese  di  maggio  2014  e'   stata   avviata
l'attivita' di test delle procedure di trasmissione dei  messaggi  di
allerta  con  i  destinatari  del  messaggio  di  allertamento  delle
componenti e delle  strutture  operative  del  Sistema  nazionale  di
protezione civile; 
  Considerato che  dal  mese  di  ottobre  2014  il  CAT  ha  avviato
un'attivita' di pre-operativita'  in  raccordo  con  il  DPC  per  le
finalita' del Servizio nazionale della protezione civile; 
  Considerato che il CAT dopo un periodo di pre-operativita' iniziato
nell'ottobre 2014 come candidate Tsunami Service Provider  (cTSP)  in
ambito NEAMTWS, al termine del processo di accreditamento, durante la
XIII sessione dell'ICG/NEAMTWS (Bucarest,  Romania,  26-28  settembre
2016) e' stato dichiarato formalmente TSP verso gli  TWFP  e  i  NTWC
degli Stati membri dell'IOC, gli altri TSP (Francia, Grecia, Turchia)
e verso altre istituzioni facenti capo alla Commissione europea (ERCC
DG-ECHO,  JRC)  che  ne  hanno  fatto  richiesta  formale  attraverso
l'IOC/UNESCO NEAMTWS Secretariat; 
  Considerate  le  competenze  tecnico-scientifiche  di  ISPRA  nelle
attivita' di valutazione della  pericolosita'  da  inondazione  delle
aree costiere per le analisi dei conseguenti scenari di rischio; 
  Vista  l'istruttoria  tecnica  effettuata  dal  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Considerato che, nell'ambito della riunione del Comitato  operativo
della protezione civile di cui all'art. 10 della legge  n.  225/92  e
s.m.i. del 19 maggio 2016  e  della  riunione  con  le  strutture  di
protezione civile delle regioni e delle province  autonome,  tenutasi
nel medesimo giorno, sono stati  condivisi  gli  elementi  principali
della presente direttiva con le componenti e le  strutture  operative
del Servizio nazionale della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  2
febbraio 2017; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
  E'  istituito,  sotto  il  coordinamento  del  Dipartimento   della
protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
il Sistema di allertamento nazionale per i maremoti  (SiAM)  dedicato
ai maremoti generati da eventi sismici nel Mar Mediterraneo. 
1. Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da  sisma
- SiAM. 
  Il SiAM e' composto da: 
  INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia attraverso il
Centro allerta tsunami (CAT) che opera 7 giorni su 7, 24 ore  su  24,
nella sala di monitoraggio sismico dello  stesso  Istituto,  sede  di
Roma, elabora la messaggistica di cui al  punto  1.3.  e  costituisce
fonte informativa scientifica del SiAM; 
  ISPRA  -  Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
ambientale che,  in  tempo  reale,  trasferisce  i  dati  della  Rete
mareografica nazionale (RMN) al CAT dell'INGV e costituisce  altresi'
fonte informativa scientifica del SiAM; 
  DPC - Dipartimento della protezione  civile  che  fornisce  al  CAT
dell'INGV i dati  della  RAN  e  provvede  alla  distribuzione  della
messaggistica d'allerta tramite la Sala situazione Italia  (SSI),  di
cui al punto 1.3. 
  1.1. Compiti del SiAM. 
  Il Sistema d'allertamento nazionale espleta le seguenti  attivita',
temporalmente e logicamente sequenziali: 
  a. analisi in tempo reale  dei  dati  di  osservazione  provenienti
dalle stazioni delle reti sismiche nazionali  e  internazionali,  per
l'immediata individuazione e caratterizzazione degli  eventi  sismici
con epicentro  in  mare  o  nelle  immediate  vicinanze  e  che  sono
potenzialmente in grado di generare maremoti nella zona di competenza
del CAT (allegato 1); 
  b. valutazione della possibilita' che in conseguenza del  terremoto
avvenga un maremoto e di quale entita'; 
  c. diffusione della messaggistica d'allerta  di  cui  al  paragrafo
1.3. 
  Tali attivita' sono realizzate per il tramite: 
    del CAT dell'INGV che  effettua  la  valutazione  del  potenziale
tsunamigenico dell'evento registrato e dei  tempi  di  arrivo  attesi
lungo i differenti tratti di costa. Il CAT si attiva per  gli  eventi
sismici di magnitudo stimata uguale o superiore a 5.5  che  avvengono
esclusivamente nella propria zona  di  competenza  (allegato  1).  La
valutazione del potenziale tsunamigenico  avviene  tramite  l'analisi
dei  dati  sismici  acquisiti  dall'INGV  attraverso   le   reti   di
monitoraggio sismiche e accelerometriche gestite dallo stesso,  dalla
Rete accelerometrica nazionale (RAN) gestita dal DPC e da altre  reti
in ambito euro-mediterraneo e globale a cui l'INGV ha accesso pur non
avendone la gestione diretta. Tale valutazione  viene  effettuata  in
base alla metodologia e alle pratiche scientificamente piu'  avanzate
e accreditate, anche in  relazione  ai  dati  disponibili,  quali  le
diverse matrici decisionali presentate all'ICG/NEAMTWS, i database di
scenari precalcolati o  la  modellazione  in  tempo  quasi-reale.  La
validazione di queste metodologie e dei  loro  aggiornamenti  avviene
secondo le procedure individuate dal processo  di  accreditamento  in
ambito ICG/NEAMTWS. Per la successiva conferma del maremoto,  il  CAT
utilizza i dati registrati  dalla  RMN,  gestita  dall'ISPRA,  e  dei
mareografi presenti lungo le coste di altri Paesi  del  Mediterraneo,
ove disponibili, attraverso il webservice dell'IOC/UNESCO o  in  base
ad accordi di scambio dati con altri data providers, e altri soggetti
del sistema NEAMTWS, in particolare con o attraverso i  cTSP  e  TSP.
Tali dati, integrabili nel tempo con ulteriori  stazioni  di  misura,
provengono da mareografi posizionati  prevalentemente  nei  porti  e,
laddove possibile, hanno la funzione di  confermare  l'impatto  delle
onde di maremoto lungo i differenti tratti di costa. Il  CAT  informa
tempestivamente  il  DPC  degli  esiti   delle   suddette   attivita'
attraverso una specifica messaggistica definita nel paragrafo 1.3. Il
CAT rappresenta la  declinazione  nazionale  del  ruolo  di  National
Tsunami Warning Center (NTWC) previsto dal programma NEAMTWS. Inoltre
il CAT, nel suo ruolo di Tsunami Warning Focal Point (TWFP), riceve i
messaggi di allerta maremoto provenienti dagli altri  cTSP  e  TSP  i
quali, pur tuttavia, non contengono al momento  elementi  sufficienti
per una valutazione oggettiva e rapida, da parte del CAT, delle stime
ivi contenute relative alla magnitudo, alle coordinate ipocentrali  e
ai livelli  di  allerta.  Pertanto,  anche  in  considerazione  della
necessita' di inviare il primo messaggio di allerta  nel  piu'  breve
tempo possibile,  la  stima,  di  norma,  sara'  effettuata  dal  CAT
utilizzando  le  proprie   procedure   e   i   dati   nella   propria
disponibilita' al momento del rilascio dell'allerta. 
  Il CAT valuta la possibilita' di integrare i  propri  dati  con  le
altre  stime  pervenute  dagli  altri  TSP,  qualora  tempestivamente
disponibili  e  compatibilmente  con  il  tempo  a  disposizione  per
l'emissione di messaggi di allerta successivi. 
  Il  CAT,  infine,  nel  ruolo  di  TSP   per   gli   Stati   membri
dell'IOC/UNESCO nel Mediterraneo ha anche il compito di trasmettere i
messaggi di allerta agli altri cTSP e TSP, agli TWFP e i  NTWC  degli
Stati membri dell'IOC che ne hanno fatto richiesta formale attraverso
l'IOC/UNESCO NEAMTWS Secretariat; 
    dell'ISPRA che e' incaricata di fornire in  tempo  reale  i  dati
registrati  dalla  propria  rete  mareografica   al   CAT   dell'INGV
mantenendo un  servizio  di  7  giorni  su  7,  24  ore  su  24,  per
l'attivazione  del  ripristino  di  possibili  interruzioni,   e   di
assicurare la manutenzione e l'efficienza della rete stessa; 
    del DPC che con la RAN fornisce al CAT dell'INGV, in automatico e
in tempo reale,  i  dati  registrati  in  continuo  dalle  postazioni
ritenute d'interesse per  il  SiAM,  assicurando  la  manutenzione  e
l'efficienza della rete stessa, con attivazione in  orario  d'ufficio
del  ripristino  di  possibili  interruzioni,  e  che  con  la   Sala
situazioni Italia (SSI) effettua la diffusione della messaggistica ai
soggetti di cui all'allegato 2. 
  I destinatari dei  messaggi  di  allerta  di  cui  all'allegato  2,
attraverso le loro specifiche attivita' e responsabilita', consentono
di completare la catena dell'allertamento finalizzata a raggiungere i
territori e la popolazione potenzialmente interessati. 
  1.2. Livelli di allerta. 
  In  ambito  SiAM  vengono  adottati  diversi  livelli  di  allerta,
definiti nell'allegato 1, che dipendono dalla severita'  stimata  del
maremoto. 
  I livelli di allerta sono stimati sui forecast point (allegato 1). 
  I forecast point non coincidono necessariamente ne' esattamente con
le stazioni di misura della rete mareografica nazionale. 
  1.3. La messaggistica del sistema di allertamento. 
  Al verificarsi di un evento sismico  potenzialmente  tsunamigenico,
il CAT elabora e invia alla SSI del DPC i  messaggi  del  sistema  di
allertamento. Ancor prima dell'elaborazione di tale messaggistica, il
CAT invia alla  stessa  SSI  una  comunicazione  di  «valutazione  in
corso», al fine di informarla dell'avvio delle attivita'  di  analisi
dell'evento sismico potenzialmente  tsunamigenico.  Tale  valutazione
potra' essere seguita da uno  o  piu'  messaggi  delle  tipologie  di
seguito descritte, oppure  potra'  concludersi  con  l'invio  di  una
comunicazione di «valutazione conclusa» laddove  non  ci  fossero  le
condizioni per una allerta maremoto. 
  La messaggistica in ambito SiAM, comprende le seguenti tipologie di
messaggi: 
  a. Messaggio d'informazione: e' emesso  alla  registrazione  di  un
evento  sismico  tale  da  rendere  improbabile  che   il   maremoto,
eventualmente  generato,  produca  un   impatto   significativo   sul
territorio di riferimento del messaggio. Pertanto il messaggio non si
configura come un'allerta. In ogni caso viene inviato  per  opportuna
informazione ai soggetti di cui all'allegato 2 che potranno  adottare
eventuali iniziative ritenute utili; 
  b. Messaggio di allerta: e' emesso alla registrazione di un  evento
sismico  tale  da  rendere  probabile   un   maremoto   con   impatto
significativo sul territorio di riferimento del messaggio. I  livelli
di allerta sono associati alla previsione dell'entita' dell'impatto e
sono descritti nell'allegato 1; 
  c. Messaggio di aggiornamento: e' emesso nel  caso  in  cui,  sulla
base di nuove acquisizioni di dati o rielaborazioni  per  uno  stesso
evento, si verifichino variazioni nella stima dei  parametri  sismici
che determinino una variazione in  aumento  del  livello  di  allerta
rispetto a quello gia' emesso; 
  d. Messaggio di revoca: e' emesso solo nel caso in cui le  reti  di
misurazione del livello del mare,  per  un  tempo  valutato  congruo,
secondo le conoscenze scientifiche maggiormente accreditate  dal  CAT
dell'INGV,  non  registrino  anomalie  significative  associabili  al
maremoto, o nel caso in cui non si rendano disponibili altre evidenze
di anomalie significative lungo  i  diversi  tratti  di  costa.  Tale
messaggio indica che  l'evento  sismico,  registrato  dalle  reti  di
monitoraggio e valutato come potenzialmente generatore  di  maremoto,
non ha dato realmente luogo all'evento di maremoto o ha dato luogo ad
un maremoto di modestissima entita'. L'emissione di questo  messaggio
annulla il precedente messaggio d'allerta; 
  e. Messaggio di conferma: e' emesso successivamente ad un messaggio
di allerta (o di aggiornamento dell'allerta), quando si  registra  la
conferma strumentale di onde di  maremoto  attraverso  l'analisi  dei
dati di livello del mare.  I  messaggi  di  conferma  possono  essere
molteplici, in quanto l'avanzamento del fronte dell'onda o delle onde
successive verra' registrato progressivamente dai  diversi  strumenti
di misura, o piu'  in  generale  a  causa  dell'eterogeneita'  tipica
dell'impatto del maremoto  che  rende  necessaria  l'acquisizione  di
diverse  misure  in  diversi  punti  e  in  tempi  diversi   per   la
caratterizzazione del fenomeno. Questi messaggi  confermano  l'evento
di maremoto e sono utili per monitorare l'evoluzione  dell'evento  in
corso e per fornire la massima quantita' di informazione possibile ai
soggetti coinvolti.  Qualora  l'informazione  dell'avvenuto  maremoto
dovesse arrivare alla SSI del DPC direttamente dal  territorio  prima
del messaggio di conferma del CAT  dell'INGV,  la  stessa  sala  SSI,
previa  verifica  e  valutazione  della  notizia  attraverso  proprie
procedure, informa il CAT  dell'INGV  e  tutti  i  soggetti  definiti
nell'allegato 2; viene quindi valutata dal SiAM l'eventuale emissione
di un messaggio di conferma; 
  f. Messaggio di fine evento: e' emesso al  termine  dell'evento  di
maremoto, quando le variazioni del livello  del  mare  osservate  sui
mareografi disponibili ritornano a essere confrontabili con i livelli
di prima del maremoto. Il messaggio chiude tutti i messaggi d'allerta
emessi in precedenza e relativi al medesimo evento. 
  Le procedure con cui il CAT elabora e invia tutti i messaggi  sopra
elencati al DPC saranno oggetto di specifici protocolli operativi. 
  1.4. Il flusso delle informazioni. 
  Il CAT dell'INGV  avvia  la  catena  dell'allertamento  secondo  le
procedure riportate in allegato 3. 
  Il CAT, fatta eccezione per il messaggio di valutazione  in  corso,
effettua una verifica dell'avvenuta ricezione della messaggistica  da
parte di SSI. 
  Contestualmente all'invio della  messaggistica  alla  SSI,  il  CAT
invia la medesima comunicazione ad ISPRA. 
  La SSI, ricevuta la messaggistica, la diffonde  tempestivamente  ai
destinatari riportati nell'allegato 2. 
  Parallelamente,  rispetto  al  flusso  delle   informazioni   sopra
descritto, ai fini di un  tempestivo  e  diretto  allertamento  della
popolazione, gli organi d'informazione ricevono  comunicazione  della
messaggistica di cui al punto  1.3.  secondo  procedure  e  modalita'
stabilite in un apposito protocollo tra il DPC, l'INGV, l'ISPRA e gli
organi di informazione medesimi. 
2. Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di  emergenza
  delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale
  della protezione civile 
  Il Capo del Dipartimento della protezione civile,  provvede,  entro
tre mesi dalla pubblicazione del presente  provvedimento,  a  fornire
alle diverse componenti e strutture operative del Servizio  nazionale
della protezione civile, le  indicazioni  per  l'aggiornamento  delle
rispettive  pianificazioni  di  emergenza,  anche   con   riferimento
all'individuazione  speditiva  delle  aree  costiere   potenzialmente
esposte ad eventi di maremoto sismoindotti e delle relative  zone  di
allertamento, sulla base degli  elementi  oggi  resi  disponibili  da
parte dell'INGV e dell'ISPRA. 
  Entro dodici mesi dalla  pubblicazione  della  presente  direttiva,
ciascuna delle  componenti  e  strutture  operative,  per  quanto  di
competenza e ad integrazione  di  quanto  previsto  dalle  rispettive
procedure, provvede alla redazione, aggiornamento e adeguamento delle
relative pianificazioni di emergenza. 
  In particolare, le componenti e le strutture  operative  assicurano
il recepimento e la gestione, nel proprio ambito di competenza, delle
allerte  diramate  dal  Dipartimento  della   protezione   civile   e
definiscono   adeguate   procedure   per   garantire   la    risposta
all'emergenza.  Le  regioni  supportano,  inoltre,  le  attivita'  di
predisposizione e/o aggiornamento dei piani di emergenza  dei  comuni
costieri anche in un'ottica di generale armonizzazione dei contenuti. 
3. Ambiti di operativita' del SiAM  connessi  alle  peculiarita'  del
  maremoto. 
  L'operativita'  del   SiAM   si   basa   sulla   registrazione   ed
elaborazione, da parte del CAT dell'INGV, degli eventi  sismici,  che
avvengano nella zona di competenza, potenzialmente  tsunamigenici,  e
sulla  rilevazione  del  livello  del  mare  da  parte   delle   reti
mareografiche o di altre misure del livello marino. Tale  Sistema  e'
strutturato, quindi, per attivare la catena  d'allertamento  solo  in
caso di eventi di origine sismica potenzialmente in grado di generare
un maremoto. 
  Il maremoto puo', tuttavia, avere delle cause d'innesco diverse  da
quelle sismiche, quali le frane sottomarine o  costiere,  l'attivita'
vulcanica  in  mare  o  vicina  alla  costa,   particolari   fenomeni
meteorologici,   molto   raramente   l'impatto   di   meteoriti;   le
fenomenologie che sono alla base di queste ulteriori cause  d'innesco
non sono  al  momento  rilevabili  sistematicamente  e,  quindi,  non
permettono l'attivazione del Sistema d'allertamento  nelle  modalita'
previste nella presente direttiva. 
  Tutte le coste dei Paesi che si  affacciano  sul  Mar  Mediterraneo
sono a rischio maremoto a causa dell'elevata sismicita' dell'area. 
  Tale tipologia di eventi ed i sistemi di allertamento per  maremoti
generati da terremoti hanno dei limiti e delle peculiarita', quali: 
  non sempre un evento sismico potenzialmente tsunamigenico evolve in
un reale maremoto; 
  la stima dei parametri  sismici  e'  caratterizzata  da  incertezza
significativa; la conseguente dislocazione del fondo del mare,  causa
del maremoto, non e' nota in dettaglio, in particolare non  in  tempi
utili alla formulazione di un'allerta; esiste quindi la necessita' di
accettare una stima incerta dell'impatto stimato del  maremoto,  allo
scopo di permettere un'allerta tempestiva; 
  la distanza dalla  costa  dell'epicentro  del  sisma  generante  il
maremoto  e'  determinante  ai  fini  di  una  emissione   tempestiva
dell'allerta e, nello specifico, le ridotte dimensioni del bacino del
Mediterraneo rendono comunque limitati, in molti casi,  i  tempi  per
un'eventuale allerta; 
  laddove il maremoto si  sia  generato,  la  modalita'  e  l'entita'
dell'ingressione delle  onde  sulla  costa  dipendono  non  solo  dai
parametri dell'evento sismico innescante, ma anche  dalla  batimetria
dei fondali, sia in mare aperto sia in  prossimita'  della  costa,  e
dalla morfologia della  costa  stessa,  e  contribuiscono  a  rendere
l'impatto del maremoto lungo un tratto di costa molto eterogeneo; 
  le incertezze sulla  stima  del  potenziale  tsunamigenico  possono
essere significative; esse sono dovute principalmente a una  limitata
conoscenza  dei  dettagli  dello  spostamento  del  fondo  del  mare,
all'inaccuratezza  dei  modelli  numerici  per   la   generazione   e
propagazione del maremoto e alla limitata conoscenza della batimetria
e topografia. In particolare, in vicinanza  della  sorgente  sismica,
possono  comunque  registrarsi  anomalie  significative  del  livello
marino anche a causa dell'innesco di frane generate dal sisma. Per  i
suddetti  motivi,  ad  ogni  forecast  point  l'anomalia  di  livello
osservata potrebbe discostarsi rispetto a quella prevista; 
  la misura del livello del mare sulla costa permette di stabilire in
tempo quasi-reale le variazioni di livello  in  condizioni  ordinarie
ma, in caso di eventi eccezionali per intensita'  o  frequenza,  tale
misurazione potrebbe  non  essere  garantita.  Il  continuo  sviluppo
tecnologico e logistico  delle  stazioni  di  misura  contribuira'  a
superare questi limiti; 
  un terremoto di magnitudo stimata maggiore  o  uguale  a  5.5  puo'
produrre fenomeni indotti non prevedibili dal  SiAM  (frane  e  altri
fenomeni gravitativi), che  a  loro  volta  potrebbero  innescare  un
maremoto con caratteristiche anche  differenti  da  quanto  contenuto
nella messaggistica del sistema di allertamento. 
  L'insieme di queste caratteristiche porta ad affermare che  non  e'
sempre  possibile  emanare  tempestivamente  un'allerta  e   che   la
valutazione  effettuata  dal  CAT,  essendo  un  processo  in   parte
automatico,  benche'  accurato  e  in  fase  di   continuo   sviluppo
scientifico,  non   assicura   la   certezza   della   manifestazione
dell'evento di maremoto a valle dell'emissione  dell'allerta,  ovvero
non garantisce che l'impatto di un maremoto sulla  costa  sia  sempre
preceduto dall'emissione del messaggio di allerta. Inoltre, le  stime
sono caratterizzate da incertezza  significativa,  soprattutto  nella
zona della sorgente del terremoto e riguardo l'eterogeneita' a  scala
locale dell'impatto. 
  L'impossibilita'  di  procedere  ad  un   allertamento   tempestivo
potrebbe dipendere anche da una  eventuale  inefficienza  temporanea,
dovuta a cause imprevedibili, delle reti di monitoraggio, dei sistemi
di analisi, o dei  canali  di  trasmissione  della  messaggistica  di
allerta. 
  In  caso  di  mal  funzionamento  del  CAT,  quest'ultimo   informa
tempestivamente il DPC del problema. Eventuali  messaggi  di  allerta
maremoto provenienti da altri centri TSP durante il  blocco  del  CAT
sono  comunicati  dal  DPC  al  CAT  e  all'ISPRA  per  le  opportune
valutazioni funzionali alle decisioni operative. 
  L'utilizzo  della  rete  mareografica  nazionale   dell'ISPRA   per
l'allertamento di cui alla presente direttiva, pur assumendo un ruolo
strategico ai fini della conferma o meno di  un  eventuale  maremoto,
presenta dei limiti oggettivi insiti nell'origine della rete  stessa,
che e' stata originariamente progettata con lo scopo di monitorare  i
fenomeni mareali e quindi con stazioni  ubicate  prevalentemente  nei
porti. L'ubicazione  ideale  di  sensori  per  il  rilevamento  e  la
tempestiva caratterizzazione di un maremoto e' infatti in mare aperto
e in prossimita' della sorgente sismica tsunamigenica. 
  In tale contesto,  il  SiAM  garantisce  la  propria  funzionalita'
compatibilmente  con  la  disponibilita'  delle  risorse  necessarie.
Nell'ottica di una progressiva e costante ottimizzazione del sistema,
il  SiAM  opera  per  recepire,  in  base  alle  risorse  finanziarie
disponibili,   le   innovazioni   scientifiche    e    trasformazioni
tecnologiche ritenute utili per  migliorare  le  capacita'  operative
della rete mareografica dell'ISPRA anche per la  misura  dei  livelli
marini, delle  reti  di  monitoraggio  geofisico  dell'INGV  e  delle
infrastrutture di comunicazione delle allerte. 
  In ogni caso, allo stato attuale, per  potenziare  il  monitoraggio
mareografico e sismico operato da ISPRA e INGV, e' fatto  obbligo  ai
soggetti pubblici e privati che detengono  nel  tempo  reale  dati  e
informazioni relative al  clima  marino,  adeguati  e  utili  per  le
finalita' della presente direttiva, di rendere gli stessi disponibili
all'ISPRA, e si raccomanda agli ulteriori soggetti pubblici e privati
che gestiscono reti di  monitoraggio  sismico  e  accelerometrico  di
rendere disponibili all'INGV i dati prodotti da queste  reti  per  le
finalita' della presente direttiva, in particolare per una migliore e
piu' rapida caratterizzazione dei parametri dei terremoti. 
  Nell'evoluzione che caratterizza necessariamente  il  SiAM,  assume
fondamentale importanza proseguire  e  consolidare  le  attivita'  di
comunicazione e di informazione alla popolazione sul rischio maremoto
intraprese negli ultimi anni, al fine di aumentare la  consapevolezza
dei  cittadini  sul  valore   fondamentale   dei   comportamenti   di
autoprotezione. 
4. Disposizioni finali. 
  Per le regioni a Statuto speciale restano  ferme  le  competenze  a
loro affidate dai relativi  Statuti.  Per  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano sono fatte salve le  competenze  riconosciute  dallo
Statuto speciale (ex decreto del Presidente della Repubblica  del  31
agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme  di  attuazione.
In tale contesto le regioni a Statuto speciale e le province autonome
possono  provvedere   al   recepimento   della   presente   direttiva
adeguandola alle norme dei relativi statuti. 
  All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
  La presente direttiva e' corredata da quattro allegati che potranno
essere aggiornati, in maniera indipendente  rispetto  alla  direttiva
stessa, dal DPC d'intesa con l'INGV e  l'ISPRA  per  quanto  di  loro
competenza: 
  allegato 1: zona di competenza, forecast point  e  definizione  dei
livelli di allerta; 
  allegato 2: soggetti allertati e/o informati dalla SSI-DPC; 
  allegato 3: procedure di comunicazione; 
  allegato 4: glossario/acronimi. 
      Roma, 17 febbraio 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                 Gentiloni Silveri    

Registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1112