IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE, e in particolare l'art. 20, paragrafo 13; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2016/586  della  Commissione
del 14 aprile 2016 che definisce le norme tecniche per il  meccanismo
di ricarica delle sigarette elettroniche,  adottata  ai  sensi  degli
articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della  citata  direttiva
2014/40/UE; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  gennaio  2016,  n.  6,  recante
«Recepimento della  direttiva  2014/40/UE  sul  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e  alla  vendita
dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  21,  comma   7,   secondo   periodo
dell'anzidetto decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che prevede
che le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di  ricarica
devono essere a prova di bambino  e  manomissione,  e  devono  essere
protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per
una ricarica senza perdite; 
  Visto  altresi'  l'art.  26,  comma  2,  del   richiamato   decreto
legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che prevede che  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze, dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, e' data attuazione agli  atti  di  esecuzione
della Commissione europea adottati ai sensi dell'art.  25,  paragrafo
2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di
cui all'art. 20 della medesima direttiva 2014/40/UE; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  alla  citata  decisione   di
esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione del 14 aprile 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  norme  tecniche  per  il
meccanismo di ricarica  delle  sigarette  elettroniche  fabbricate  o
importate nell'Unione.