Art. 3 1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Ministero dell'interno provvede allo svolgimento delle attivita' finanziate con i proventi di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le risorse disponibili a legislazione vigente nel proprio stato di previsione.