Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I   soggetti   pubblici
interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
vigente.