LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
nell'odierna seduta del 4 maggio 2017, 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  il
quale prevede che «il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di
Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione
e nel perseguimento di obiettivi di  funzionalita',  economicita'  ed
efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede  di
Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di  coordinare  l'esercizio
delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita'  di   interesse
comune»; 
  Vista  la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  s.m.i.,  recante
«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Visti, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 3, lettera  h),  e
7, comma 3, lettera a), della citata legge n. 353/2000, per  cui  «le
regioni programmano la lotta attiva  e  assicurano  il  coordinamento
delle proprie strutture antincendio con quelle statali  istituendo  e
gestendo con una operativita' di  tipo  continuativo  nei  periodi  a
rischio di incendio boschivo le sale operative  unificate  permanenti
(SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e  dei  propri
mezzi aerei di supporto  all'attivita'  delle  squadre  a  terra,  di
risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma»; 
  Visto, altresi', il comma 5 del richiamato art. 7  della  legge  n.
353/2000, per cui  «le  regioni  assicurano  il  coordinamento  delle
operazioni a terra anche ai fini  dell'efficacia  dell'intervento  di
mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A  tali  fini,
le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato  tramite
i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  7   del   citato   decreto
legislativo n. 177/2016, il «Corpo forestale dello Stato e' assorbito
nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia'  svolte
dal citato Corpo previste dalla legislazione  vigente  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fermo  restando  quanto
disposto dall'art. 2, comma 1, e ad  eccezione  delle  competenze  in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco ai sensi dell'art. 9»; 
  Considerata l'attribuzione, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 177/2016, al Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco  di
specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato in  materia  di
lotta attiva contro gli incendi  boschivi  e  spegnimento  con  mezzi
aerei degli stessi, ed in particolare: il concorso con le regioni nel
contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi  da  terra  e
aerei e il coordinamento delle operazioni  di  spegnimento,  d'intesa
con le regioni, anche per quanto concerne  l'impiego  dei  gruppi  di
volontariato  antincendi  (AIB),  nonche'  la   partecipazione   alla
struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; 
  Considerato che il Dipartimento della  protezione  civile  coordina
sul  territorio  nazionale  attraverso  il  Centro  operativo   aereo
unificato (COAU), l'impiego  della  flotta  aerea  antincendio  dello
Stato nel  concorso  alle  attivita'  di  spegnimento  degli  incendi
boschivi, favorendone l'efficacia operativa in coordinamento  con  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato, altresi', che l'art. 7, comma 1, della gia' richiamata
legge n. 353/2000 prevede nel dettaglio che «gli interventi di  lotta
attiva contro  gli  incendi  boschivi  comprendono  le  attivita'  di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e  spegnimento  con
mezzi da terra e aerei»; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  che,  all'art.
24, comma 6, prevede la possibilita' che, sulla  base  di  preventivi
accordi di programma, il Corpo nazionale ponga a «disposizione  delle
regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva
contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma  sono  conclusi
tra il Corpo nazionale e  le  regioni  che  vi  abbiano  interesse  e
debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed  il
personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione.  I  relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 439,
prevede che: «per  la  realizzazione  di  programmi  straordinari  di
incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e  per
la sicurezza dei cittadini,  il  Ministro  dell'interno  e,  per  sua
delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con  le  regioni  e
gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale
o finanziaria delle stesse  regioni  e  degli  enti  locali.  Per  le
contribuzioni del presente comma non si applica l'art. 1,  comma  46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 
  Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e il discendente decreto  del
Ministro  dell'interno  27  ottobre  2015,  recante   «Condizioni   e
modalita' per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di
materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno  e
soggetti pubblici e privati»; 
  Rilevata l'opportunita'  di  addivenire,  a  seguito  dell'avvenuto
trasferimento dei compiti in  materia  di  lotta  attiva  contro  gli
incendi boschivi e spegnimento con  mezzi  aerei  degli  stessi  gia'
svolte dal cessato Corpo forestale dello Stato, alla  stipula  di  un
accordo-quadro tra  Governo  e  regioni  per  individuare  i  criteri
generali, i principi direttivi e le  modalita'  della  collaborazione
che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco pone  in  essere  con  le
regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia
di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli   incendi
boschivi; 
  Visto  il  testo  della  bozza  di  accordo-quadro,  trasmesso  dal
Ministero dell'interno in data 14 marzo 2017,  nota  prot.  n.  4661,
diramato da questo ufficio con nota prot. n. DAR 0004943 del 20 marzo
2017; 
  Sentito il Dipartimento della protezione civile; 
  Considerato che, ai fini  dell'esame  di  detto  provvedimento,  e'
stata convocata una riunione, a livello tecnico il  19  aprile  2017,
nell'ambito della quale sono state illustrate le linee generali della
proposta, nonche' valutati i due documenti presentati rispettivamente
dalle Regioni e dal Dipartimento della protezione civile,  contenenti
talune osservazioni e proposte integrative e che  in  ordine  ai  cui
contenuti si e' registrata una sostanziale condivisione da parte  del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile; 
  Considerato  che,  a  seguito  dell'esito  del  suddetto   incontro
tecnico, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile ha trasmesso una  nuova  versione  del
provvedimento, diramata da questo ufficio il 20 aprile 2017 con  nota
prot. n. DAR 0006703; 
  Considerato  che  nell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza   il
Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  ha   espresso   avviso
favorevole, consegnando  un  documento  contenente  talune  richieste
emendative; 
  Considerato che il rappresentante  del  Ministero  dell'interno  ha
ritenuto accoglibili le richieste  emendative  di  cui  al  documento
consegnato, proponendo una parziale riformulazione delle stesse; 
  Considerato  che   le   riformulazioni   proposte   dal   Ministero
dell'interno sono state condivise dalle Regioni; 
  Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni; 
 
                          Sancisce accordo: 
 
  Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287
sullo schema di accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia
di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli   incendi
boschivi, nel testo di cui all'allegato A. 
    Roma, 4 maggio 2017 
 
                                                 Il Presidente: Costa 
Il Segretario: Naddeo