Art. 10 
 
               Attestato del superamento del controllo 
 
  1. Il centro di controllo che ha proceduto alla effettuazione della
revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che  ha  superato  il
controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale  deve
avvenire il successivo controllo. 
  2. E' riconosciuto valido l'attestato rilasciato da  un  centro  di
controllo di un altro Stato membro per  i  veicoli  immatricolati  in
tale Stato membro.